Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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co dell’obbligo di indicare il numero di tali attività (cfr. art. 12 cpv. 1 n. 1 OReSA). Palesemente, alcune società esitano a rivelare alla loro assemblea generale il numero esatto delle attività ammesse. Da una parte, indicano come una sola attività le attività in altri gruppi d’imprese, anche se gli interessati sono attivi al massimo livello di numerose società del gruppo. Dall’altra, le attività nelle associazioni e nelle fondazioni sono parzialmente omesse.

L’avamprogetto rinuncia a inasprire le regole relative al fondamento statutario. Invece garantisce agli azionisti una completa trasparenza sulle attività effettivamente svolte al di fuori della propria società. In base a queste informazioni l’assemblea generale può meglio giudicare se sia necessario adeguare il fondamento statutario della società e limitare il numero delle attività ammissibili. Inoltre, l’ufficio di revisione verifica le indicazioni fornite (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 4).

Art. 734e Relazione sulle retribuzioni; rappresentanza della sessi nel consiglio

d'amministrazione e nella direzione

Nella relazione sulle retribuzioni delle società quotate in borsa che superano i valori di cui all'articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO vanno fornite, conformemente all'articolo 734e, alcune indicazioni sulla composizione del consiglio d'amministrazione e della direzione, se la rappresentanza di uno dei due sessi è inferiore al 30 per cento. Occorre così indicare i motivi per cui la rappresentanza di ciascun sesso non raggiunge almeno il 30 per cento e le misure previste o già attuate per promuovere il sesso sottorappresentato (principio «comply or explain»). L’obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni si applica al più tardi nell’esercizio che inizia cinque anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge. (cfr. art. 5 disp. trans.).

Da alcuni anni alcune grandi società si adoperano per aumentare il numero di donne nei consigli d'amministrazione e nella direzione. Tuttavia, se si considerano le 100 maggiori imprese del Paese, la situazione rimane deludente. Secondo il noto Schilling Report 2014 che da nove anni analizza la composizione degli organi superiore di direzione e amministrazione delle maggiori società svizzere, la quota delle amministratrici ammonta soltanto al 13 per cento e la quota delle donne nelle direzioni è soltanto del 6 per cento (le cifre 2014 si riferiscono al rilevamento del 31 dic. 2013)375. Le pressioni politiche e giuridiche sono pertanto giustificate.

Il valore di riferimento del 30 per cento segnala chiaramente all'economia che deve intensificare i suoi sforzi per promuovere le donne in modo attivo e globale. Nel contempo, fissare al 30 per cento il valore di riferimento e prevedere un periodo transitorio di cinque anni permette alle imprese di operare in modo prudente senza sollecitarle eccessivamente con norme irragionevoli. Il margine di manovra del consiglio di amministrazione e della direzione non viene limitato eccessivamente. L'avamprogetto conserva la possibilità per il consiglio d'amministrazione e la direzione di avere una composizione eterogenea sotto il profilo dell'esperienza, della formazione e delle capacità dei loro membri.

L'avamprogetto rimanda alle elevate soglie stabilite dall'articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO (somma di bilancio di 20 milioni di franchi; cifra d'affari di 40 milioni

375 Schilling Report 2014 della guido schilling ag, Transparenz an der Spitze, Die Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte der hundert grössten Schweizer Unternehmen im Vergleich, pag. 15 e 24 (Trasparenza ai vertici, Confronto delle direzioni e dei consigli d'amministrazione delle 100 maggiori imprese svizzere).