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Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 10 pagine

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Art. 506

4. Forme orale e1 Il testamento può essere fatto nella forma orale o audiovisiva quando audiovisiva

per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte immi-

a. Disposizione

nente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.

2 Nella forma orale, il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.

3 Nella forma audiovisiva, il testatore appare fisicamente nella registrazione video, indica il proprio nome, se possibile la data, spiega le circostanze straordinarie e dichiara le sue ultime volontà.

Art. 507

b. Documenta-1

zione La disposizione orale è immediatamente trascritta da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle eccezionali circostanze da loro indicate. I due testimoni possono anche far verbalizzare la disposizione corredata dalla medesima dichiarazione dall’autorità giudiziaria.

2 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il grado di capitano.

3 Chiunque trova o riceve un testamento audiovisivo è tenuto a farlo pervenire senza indugio all’autorità giudiziaria. Quest’ultima stila immediatamente un verbale con le generalità della persona che le ha fatto pervenire il testamento, le circostanze del ritrovamento e la trascrizione del testo del testamento; la registrazione video è allegata su un supporto ordinario.

Art. 508

c. Caducità

Il testamento orale o audiovisivo è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.

Art. 517 cpv. 2, 3 e 4

2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni; il silenzio vale accettazione.

3 Ricevono un attestato della loro qualità di esecutore testamentario.