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Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 10 pagine

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Art. 579 cpv. 2

2È esclusa da questa disposizione ogni liberalità che serve come dotazione.

Art. 600

C. Perenzione1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità

decade dopo un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.

2In confronto di un convenuto di mala fede, l’azione decade dopo trent’anni.

Titolo prima dell’art. 601a

Capo sesto: Diritto d’informazione

Art. 601a

Diritto1 Chiunque possa far valere una pretesa successoria, dopo il decesso ha d’informazione diritto di ottenere dai successori e dai terzi che hanno gestito, pos-

seduto o ricevuto beni del defunto informazioni che gli permettano di stabilire la portata dei propri diritti.

2 Il presente diritto d’informazione sussiste fintanto che sussiste la pretesa successoria.

3 Il diritto d’informazione degli eredi legittimari non può essere soppresso con una disposizione a causa di morte né è possibile opporre il segreto professionale agli aventi diritto all’informazione.

Art. 617

IV. Imputazione I beni sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al mo-

a. Valore mento della divisione.

d’imputazione

Art. 626 cpv. 2

2 Salvo espressa disposizione contraria del defunto, per acconto della quota ereditaria si intende ogni liberalità con finalità di dotazione; è fatta salva la disposizione sulle spese per l’educazione e l’istruzione dei figli.