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Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 10 pagine

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

2 Dovendosi ridurre gli acquisti di un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati o oneri, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati e oneri siano ridotti in proporzione.

3 Se questi legati e oneri sono già stati adempiuti, il legittimario agisce direttamente contro le persone che ne hanno beneficiato.

Art. 526

2. Casi speciali1 Gli acquisti fondati su disposizioni a causa di morte successive a un contratto successorio che hanno esaurito la porzione disponibile sono ridotte prima degli acquisti fondati su tale contratto.

2Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, l’acquisto a causa di morte risultante dalla legge è ridotto prima di quello risultante da disposizioni a causa di morte che non ledono già la legittima.

Art. 527 n. 1 e 3

Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria, in quanto non siano soggette a collazione;

3. le liberalità liberamente revocabili dal disponente e quelle fatte negli ultimi cinque anni precedenti la sua morte, eccettuati i regali d’uso;

Art. 528 cpv. 3

3 Quando sia soggetto a riduzione il legato o la liberalità tra vivi riguardante una cosa singola la quale non possa essere divisa senza scapito, il beneficiario tenuto a restituzione può conservare o ottenere la cosa dietro rimborso del maggior valore o chiedere che gli sia versata la somma corrispondente al valore disponibile.

Art. 529

Abrogato

Art. 533, titolo marginale e cpv. 1

IV. Perenzione1 L’azione di riduzione decade col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.