Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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Proposta

Il nuovo testo semplifica la situazione prolungando a 30 anni la perenzione in tutti i casi in cui il convenuto è di mala fede e aveva contezza della causa di nullità della clausola. Il termine «prescrizione» è sostituito con il termine «perenzione» laddove necessario.

Art. 521: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 521 cpv. 2: eliminazione dell’espressione «[n]ei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale,».

Art. 533: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 600: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espressione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

6.11 Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d’esecutore testamentario e certificato ereditario

A. Vigilanza sugli esecutori testamentari

Il postulato Fetz (15.3213) adottato dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2015, ha incaricato il Consiglio federale di esaminare il regime della vigilanza sugli esecutori testamentari, in particolare la coesistenza del ricorso secondo il diritto in materia di vigilanza e dell’azione civile contro gli atti degli esecutori testamentari.

Diritto vigente

Gli articoli 517 e 518 CC prevedono le regole sull’attività degli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto, segnatamente di gestire la successione, di pagare i debiti, di eseguire i legati e di effettuare la divisione163. In caso di divergenza tra gli eredi e l’esecutore testamentario, le questioni di diritto formale e quelle concernenti l’opportunità delle misure adottate dall’esecutore sono sottoposte alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale in applicazione dell’articolo 595 capoverso 3 CC che riguarda l’amministrazione della liquidazione ufficiale e al quale rimanda l’articolo 518 capoverso 1 CC, mentre le questioni di diritto materiale (validità o interpretazione del testamento, protezione delle porzioni legittime ecc.) sono di competenza del giudice ordinario164.

Le questioni di diritto materiale che, in caso di conflitto, devono essere decise dal giudice sono segnatamente l’azione di nullità (contro la nomina dell’esecutore testamentario), l’azione di riduzione (se la nomina viola la legittima di un erede), la divisione della successione, gli onorari, l’obbligo di informare, la responsabilità

163 Guninad/Stettler/Leuba, N 525.

164 Steinauer, N 1185 e 1185c