Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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1/4 della successione (art. 471 n. 3), quella del figlio è 3/8. La porzione disponibile è 3/8. Il defunto ha fatto un testamento con cui si è limitato ad attribuire la porzione disponibile di 3/8 a un terzo. Conformemente all’articolo 481 capoverso 2, la parte di cui il defunto non ha disposto va divisa a metà tra il coniuge e il figlio. Ciascuno di essi riceve così 5/16 della successione. Quindi, anche se le disposizioni del defunto erano rimaste nell’ambito della porzione disponibile, la porzione legittima del coniuge era rispettata mentre quella del figlio non lo era (6/16). Infatti, l’acquisto ab intestato del coniuge è superiore di 1/16 alla sua legittima mentre quello del figlio è inferiore di 1/16 alla sua legittima.
L’articolo 522 CC permette all’erede legittimario di rimediare al pregiudizio subito nella sua porzione legittima proponendo l’azione di riduzione delle liberalità in eccesso della porzione disponibile. Ciò presuppone l’adempimento di quattro condizioni: 1) la riduzione deve riguardare una liberalità del disponente, tra vivi o a causa di morte e quindi le acquisizioni ab intestato non sono comprese, poiché l’articolo 525 CC prevede espressamente che la riduzione va operata a carico degli eredi istituiti e degli altri beneficati; 2) le liberalità devono eccedere la porzione disponibile; 3) la porzione legittima dell’attore deve essere lesa; 4) l’attore non ha ricevuto l’importo della sua porzione legittima (in una forma o in un’altra).
Nel caso succitato, il figlio la cui legittima è stata lesa non potrebbe agire contro sua madre perché essa ha ereditato ab intestato e non per liberalità, né contro il terzo poiché la liberalità non eccede la quota disponibile.
Critica del diritto attuale
Poiché il testo legale vigente non permette di ridurre gli acquisti ab intestato, si dovrebbero ridurre le attribuzioni testamentarie volute dal defunto, il che non corrisponde verosimilmente alla volontà del defunto. Questa soluzione non soddisfa gran parte della dottrina secondo cui in questo ambito vi è una lacuna della legge che già nel diritto attuale deve essere colmata riconoscendo la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestato. La questione resta tuttavia controversa151.
Nel caso presentato sopra, Steinauer (e la dottrina maggioritaria) propongono la seguente soluzione: l’acquisto ab intestato del coniuge deve essere ridotto di 1/16 per ricostituire la legittima del figlio. È più probabile ottenere il risultato voluto dal disponente con questa soluzione (vale a dire lasciando agli eredi soltanto la loro legittima e attribuendo tutta la porzione disponibile a un terzo) che riducendo la liberalità fatta al terzo (coniuge: 5/16, figlio 6/16, terzo 5/16).
Finora il Tribunale federale non si è pronunciato su questa questione e la lacuna constatata va colmata per rendere più chiaro il sistema legale.
Proposta
È opportuno modificare il diritto vigente di modo che in casi come questo la volontà espressa dal disponente (o almeno la sua volontà presunta) prevalga sulla vocazione successoria legale. La possibilità di ridurre un acquisto ab intestato deve così essere introdotta nel diritto vigente.
151 Hrubesch-Millauer, N 2a ad osservazioni preliminari ad art. 522 segg. CC, e rimandi citati.