Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Proposta
Apparentemente non vi è alcuna ragione di operare una distinzione per quanto concerne la riduzione di una cosa singola che non può essere divisa senza perdere valore, a prescindere dal fatto che essa provenga da un legato o da una liberalità tra
vivi. La disposizione deve quindi essere modificata nel senso che la dottrina già le attribuisce. L’articolo 526 CC è modificato in questo senso e ripreso nel nuovo capoverso 3 dell’articolo 528 CC.
Art. 528 cpv. 3 (nuovo): estensione del campo d’applicazione alle liberalità tra vivi.
6.10 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede
Diritto vigente
Il testo attuale dell’articolo 521 CC stabilisce i termini per far annullare una disposizione a causa di morte. Oltre ai termini usuali di un anno dalla conoscenza della causa di nullità (termine relativo) e di dieci anni in ogni caso dalla pubblicazione della disposizione (termine assoluto), la disposizione prevede, in deroga alla regola, un termine di 30 anni contro il convenuto di malafede in caso di nullità per illiceità, immoralità o incapacità del disponente.
Critica del diritto attuale
Questa regola è criticata quasi all’unanimità dalla dottrina. In effetti, benché sia comprensibile che il termine di perenzione sia prolungato a 30 anni nei confronti dei convenuti di mala fede, il fatto di limitare il campo d’applicazione ai soli casi di illiceità, immoralità o incapacità ha per conseguenza che il termine non sia prolungato nei casi in cui la disposizione non è valida per vizio della volontà o di forma158. Fatto sconcertante se si considera che il beneficiario che ha minacciato o coartato il disponente per ottenere una disposizione favorevole è esposto all’azione di nullità per dieci anni mentre il beneficiario che si è limitato a tacere l’incapacità di disporre del defunto è esposto all’azione di nullità per 30 anni159.
Prescrizione o perenzione: correzione di un’imprecisione
Appare giustificato approfittare della presente revisione per correggere una piccola imprecisione nel testo degli articoli 521, 533 e 600 CC in cui sono menzionati termini di prescrizione (il credito non si estingue ma si trasforma in obbligazione naturale la cui esecuzione non può essere imposta al debitore per via giudiziaria160); in realtà si tratta di termini di perenzione (il credito si estingue definitivamente se l’azione non è promossa entro il termine161) che non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere applicati d’ufficio dal giudice162.
158 Abt, N 14 ad art. 521.
159 Piotet, pag. 83.
160 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione), FF 2014 211, 215.
161 Idem.
162 DTF 138 III 354 segnatamente; Steinauer, N 768, N 821, N 1130 e rimandi citati.