Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Attualmente, in Svizzera e negli altri Paesi europei vi è una tendenza chiaramente favorevole al miglioramento della posizione del coniuge superstite24, come è emerso anche durante la revisione del 1984. Questa tendenza esprime un’evoluzione generale in atto nella società che consiste nella forte riduzione dell’importanza della famiglia come rete solidale tra le generazioni e dell’interesse a conservare il patrimonio nella famiglia. Al giorno d’oggi la trasmissione del patrimonio familiare ai discendenti non ha più l’importanza di un tempo, anche in ragione dello sviluppo economico degli ultimi decenni. Le imprese familiari fanno tuttavia eccezione a quanto detto.
La relazione individuale di coppia rappresenta l’asse centrale della famiglia di oggi. Questo fatto emerge pure dall’articolo 462 CC che fa del coniuge o del partner registrato superstite il principale erede legale25. Aumentano perfino le voci di coloro che vorrebbero fare del coniuge o del partner di fatto l’unico successore economico26.
In molti casi può essere adeguato concedere al coniuge o al partner registrato una partecipazione ereditaria al patrimonio dell’ereditando che per anni ha contribuito a costituire. Si vuole infine garantire sicurezza finanziaria al coniuge superstite per la vecchiaia. Infatti, una delle conseguenze dell’unione coniugale è la preoccupazione per il futuro del coniuge o del partner registrato superstite27. Questi ultimi in determinate circostanze hanno più bisogno di ereditare dei discendenti che nel momento della successione spesso non si trovano in situazioni di urgente bisogno finanziario, poiché sono in una fase della vita in cui hanno già consolidato le loro vite professionali e dispongono di un reddito regolare. Dalla prassi notarile risulta peraltro che derogare alla normativa legale per beneficiare il coniuge o il partner registrato superstite è il motivo principale per cui vengono conclusi convenzioni matrimoniali, contratti successori o convenzioni patrimoniali28.
Queste comprensibili richieste trovano tuttavia il loro limite laddove il coniuge o il partner registrato superstite è beneficiato a scapito dei figli non comuni; in questi casi non vi è alcuna possibilità per questi figli di acquisire in seguito i beni in questione per successione legale alla morte del secondo coniuge o partner registrato. In una situazione analoga si trovano i figli comuni se il coniuge superstite mette al mondo altri figli con un nuovo partner. Se il patrimonio dell’ereditando è in gran parte costituito da acquisti, il coniuge o il partner registrato superstite riceve la maggior parte del patrimonio, prima dell’applicazione dei principi del diritto successorio. La problematica è acuita dalla possibilità (prevista nel diritto del regime matrimoniale) di conferire l’intero aumento dei beni matrimoniali al coniuge o al partner registrato superstite in base all’articolo 216 CC.
Stabilire il peso da dare agli interessi del coniuge o del partner registrato rispetto agli interessi dei figli dell’ereditando spetta quindi al legislatore. Si tratta di operare un giudizio di valore in una tematica fortemente influenzata dalla politica sociale. La
24 Cfr. soltanto Röthel, pag. 50 seg. con rimandi esaurienti; nel progetto originale di Codice civile di Eugen Huber non era invece ancora prevista una quota ereditaria legale del coniuge superstite che è stata introdotta nel CC dal Parlamento.
25 Wolf, Grundlagen, pag. 306; BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 9.
26 Röthel, pag. 50 seg. con rimandi, nonché Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.; nella dottrina la revisione è stata severamente criticata da alcuni autori perché favorisce all’eccesso il coniuge, cfr. BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 16.
27 Cfr. già nel Messaggio sul diritto del matrimonio, FF 1979 1149 qui: 1151.
28 Wolf, pag. 305.