Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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Ulteriori punti della revisione sono tra l'altro semplificazioni amministrative mirat e per le emittenti riguardanti l'obbligo di promuovere i film s vizzeri (art. 6), l'adattament o dei programmi alle esigenze dei disabili (art. 8), l'obbligo di notifica (artt. 24 e 25) e la presentazione della relazione annuale

(art. 27). Inoltre viene migliorata la promozione di nuove tecnologie (art. 51), vengono effettuati

adeguamenti in seguito alla digitalizzazione della diffusione dei programmi t elevisivi (artt. 53, 54 e 55) e aumentate le spes e di procedura degli organi di mediazione (art. 77). La pianificazione tecnica della radio OUC viene adeguata alle nuove regole del gioco che sono state elaborate in cooperazione con il settore radio (allegato 1). In merito agli oneri delle zone di copert ura vengono int rodotte delle

agevolazioni, rinunciando in linea di massima agli oneri legati alla finestra di programmi e ai luoghi di produzione espressamente previsti.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 6 (Obbligo di promuovere i film svizzeri)

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, che nell'ambito del proprio programma s vizzero o programma mantello estero trasmettono film, soggiacciono all'obbligo di promuovere il film s vizzero. L'applicazione di questo obbligo è tuttavia commisurata alla dimensione e all'importanza edit oriale dell'emittent e, cosicché attualmente soltanto le emittenti le cui spese

d'esercizio annue superano i 200 000 franchi devono attenersi alla norma sulla promozione dei film.

L'importo di 200 000 franchi sarà aumentat o a 1 milione di franchi in modo da es entare dall'obbligo di promozione dei film le emittenti minori con obbligo di notificazione. Le perdit e di fondi per finanziare la promozione dei film saranno comunque ridotte. Le stazioni televisive conosciute e importanti per la promozione dei film presentano spese d'esercizio molto superiori a 1 milione di franchi. Stabilire e riscuotere un'eventuale tassa sostitutiva a favore della promozio ne dei film presso le stazioni TV minori comporterebbe oneri eccessivi rispetto ai proventi che ne deriverebbero.

L'importo minimo di 200 000 franchi per le spese d'esercizio è tuttora applicato anche all'adattamento dei programmi alle esigenze dei dis abili (art. 8 cpv. 2 ORTV), all' obbligo di notificazione (art. 24 e 25 ORTV) e all'obbligo di presentare una relazione annuale (art. 27 cpv. 1 ORTV). Anche in queste disposizioni l'importo verrà elevato a 1 milione di franc hi (vedi sotto).

Art. 8 (Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive)

Le emittenti minori saranno esonerate dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili a condizione che le loro spese d'es ercizio annue siano inferiori a 1 milione di franc hi. Questo importo è fissato attualmente a 200 000 franchi.

L'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili giusta l'articolo 8 capovers o 1 ORTV è

realizzato in collaborazione con le associazioni del settore, che sono interessate a ren dere fruibili per i disabili primariamente i programmi televisivi della SSR, delle altre stazioni maggiori e delle emittenti televisive regionali concessionarie. Gli ambienti interessati nutrono un interesse marginale nei

confronti dei programmi delle emittenti notificate più piccole, che quindi possono beneficiare

dell'esonero.

Art. 23 (Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR)

L'articolo 23 ORTV sancisce il principio secondo il quale la SSR non è autorizzata a effettuare

pubblicità o sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale, come nel caso del settore on line.

Attualmente esistono eccezioni a questo principio per il teletext e per le trasmissioni disponibili su domanda (lett. a–c).

Lettera c: l'articolo 12 della Conc essione SSR permetterà a questa d'ora in poi di offrire servizi di televisione ibrida, per i quali viene disposta un'ulteriore eccezione al divieto di pubblicità e