Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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obbligo must carry, per contro sarebbe tecnicamente possibile limitare la diffusione alla zona di copertura, rendendo così obsoleta la possibilità di present are la richiesta di esonero. La diffusione in analogico si riduce gradualmente e non rappresenta ormai più il principale vettore di trasmissione,

rendendo cos ì superflua una regolamentazione specifica per il settore.

Anche la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità (cpv. 2 lett. a) ha origine dalla

diffusione analogica: la disposizione consentiva di tenere conto della particolare situazione dei gestori delle reti via cavo con ridotta capacità e di dispensarli dall'obbligo di diffusione di alcuni programmi. Questa prescrizione corrisponde al tenore della norma iscritta all'articolo 42 cpv. 3 della LRTV 1991. Grazie alla diffusione in tecnica digitale tuttavia è possibile, a pari capacità, diffondere un numero di programmi da 4 a 10 volte maggiore, cosicché la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di

capacità non è più necessaria.

I capoversi 2 e 3 vigenti possono pertanto essere abrogati senza sostituzione.

Art. 55 (Attribuzione dei canali)

Questo articolo prevede il diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea. Il Dipartimento ha fatto uso della delega e disciplinato all'articolo 9 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) il diritto a un canale preferenziale per la diffusione analogica. Per quanto riguarda l'ambit o digitale, l'articolo 63 capoverso 2 LRTV vigente contempla un diritto equivalente per

programmi con diritti d’accesso.

bis Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1 ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la

disposizione transitoria della modifica dell'ordinanz a del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa rid ondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 64 (Esenzione su domanda dall’obbligo di pagare il canone)

Il riferimento alla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) viene aggiornato modificandone la data.

Art. 77 (Spe se di procedura degli organi di mediazione)

L'attivit à degli organi di mediazione ai sensi dell'articolo 93 LRTV è impegnativa, in quant o richiede non soltanto conoscenz e approfondite del diritto procedurale e materiale regolato dalla LRTV ma anche nel campo dei media elettronici regionali e del loro funzionamento, oltre a imprescindibili competenze nella mediazione.

Gli organi di mediazione sottoposti all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sono tenuti, secondo l'articolo 19 capoverso 3 del regolamento dell'AIRR, a informare il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività. Essi devono provvedere autonomament e anche all'infrastruttura (uffici, telefono, computer ecc.). Considerati questi aspetti, si giustifica un aumento della tariffa oraria da 200 a 230 franchi. Questa tariffa resta comunque, e in certi casi in una grande misura, inferiore alla remunerazione oraria degli avvoc ati negli agglomerati.

Art. 82a (Di sposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi d'inve stimento per nuove tecnologie)

Digitalizzare la diffusione dei programmi comporta un grosso onere finanziario per le emittenti

radiofoniche. La sostituzione della diffusione OUC con il DAB+ implica che entrambe le tecniche di diffusione siano impiegate in parallelo per un certo periodo. La promozione delle nuove tecnologie iscritta all'articolo 58 LRTV consente di elargire dei finanziamenti, ma solo in misura limitata. Infatti, le emittenti radiofoniche che fanno diffondere il proprio programma su una piattaforma DAB+ ricevono contributi agli investimenti, conformemente all'articolo 50 seg. ORTV, per un importo massimo pari al