Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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dell'audio. Inoltre non è chiaro quanto possa ragionevolmente essere richiesto ai fornitori di servizi di telecomunicazione in termini di capacità supplementare necessaria alla diffusione di tali servizi. Alla luce delle attuali conoscenz e si considera che il segnale televisivo ric hieda una velocità massima di trasmissione di 2 Mbit/s.

Dato che il campo delle reti di diffusione è segnato da un o continuo s viluppo tecnologico, non sarebbe appropriato fissare nel testo dell'ordinanza una velocità massima di trasmissione che i fornit ori di servizi di telecomunicazione dovrebbero garantire per i contenuti della HbbTV trasmessi via segnale radio. È però opportuno che il DATEC continui ad avere la competenza di poter eventualmente

stabilire una velocità di trasmissione. Soltanto in questo modo si potrà reagire rapidamente allo

sviluppo tecnologico.

Oggigiorno i fornitori di servizi di telecomunicazione rendono fruibili i programmi televisivi non più soltanto per i tradizionali apparecchi di ricezione televisiva. Il ventaglio di apparecchi a cui si

indirizzano include ora i computer e i laptop, ma anche gli smartphone e i tablet, che di solito ricevono i segnali radiotelevisivi via rete mobile. Questi apparecchi, sempre più pres enti fra le mura

domestiche, si distinguono dai televisori tradizionali non soltanto per modalità e luogo di utilizzo, ma anche perché dispongono di uno schermo molto più piccolo e le possibilità di riproduzione del suono sono limitate, cosicché si prestano molto meno alla fruizione di taluni servizi abbinati. A titolo di

esempio si pensi ai sistemi audio multicanale (come Dolby Digit al) che, riprodotti su uno smartphone, perderanno gran parte della loro efficacia. Siccome la televisione Hbb è pensata in prima linea per essere utilizzata tramite un televisore e con un telecomando, la navigazione non può essere trasposta esattamente su smartphone o tablet. Oltretutto il consumo di programmi televisivi tramite dispositivi mobili si svolge nel contesto di altri contenuti Internet, che è caratterizzato da una fruizione totalment e diversa sotto il profilo dei contenuti disponibili. Affinché questi elementi possano essere tenuti in debito conto, dovrà essere conferita al Dipartimento la competenza di prevedere eccezioni all'obbligo di diffusione non soltanto per certe tecnologie, ma anche per determinat e modalità di diffusione e

applicazioni.

Art. 53 lett. c (Numero massimo di programmi con diritto di accesso)

bis Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 ( art. 54 cpv. 1 ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione e con la

disposizione transitoria della modifica dell'ordinanz a del DATEC sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 54 cpv. 2 e 3 (Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione)

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono attualmente ric hiedere di essere dispens ati

dall'obbligo di diffondere i programmi televisivi regionali must carry (cpv. 2 lett. b). L'introduzione di questa regolamentazione, il 1° aprile 2010, è da ricollegare a precise circostanze, in cui soprattutto i fornitori della Web TV non disponevano delle possibilità tecniche per limitare la diffusione dei

programmi televisivi regionali alla relativa zona di copertura. Nel frattempo, dal 1° marzo 2013, le emittenti televisive hanno ottenuto il diritto di trasmettere il proprio programma in tecnica digitale anche fuori dalla zona di copertura (cfr. art. 37 cpv. 2 ORTV). Venuto meno il principale motivo di richiesta di esonero, diviene superfluo anc he l'obbligo di informare annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica (cpv. 3).

Entro la fine del 2014 sarà complet ata la digitalizzazione della diffusione via cavo. Dal 1° gennaio 2015, l'obbligo must carry per i programmi televisivi definiti all'articolo 38 LRTV varrà soltant o per la tecnica digitale (c fr. a questo proposito la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione [SR 784.401.11] del 13 maggio 2013).

Ecco come si presenta la situazione dal 2015: l'obbligo di diffusione nei confronti delle emittenti

televisive regionali continuerà a vigere soltant o per la tecnica digitale. È ammessa la diffusione fuori dalla zona di copertura (art. 37 cpv. 2 ORTV). Per quanto riguarda l'analogico, non sussiste più alcun