Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Art. 66 (finora art. 81) Conoscenze specifiche per la fornitura

In merito alla terminologia vedere «Considerazioni generali sulla terminologia», pag. 5.

Cpv. 1 lett. a

L’espressione «consumatore finale professionale» è sostituta con una parafrasi della cerchia di destinatari. Come finora non è necessario disporre di conoscenze specifiche per la fornitura di prodotti chimici del gruppo 1 alle aziende che le utilizzano in qualità di responsabili della formulazione, con lo scopo di immetterle nuovamente sul mercato in forma diversa. In quanto responsabili della formulazione (fabbricanti), queste aziende devono disporre per forza di cose delle conoscenze adeguate per l’utilizzazione corretta dei prodotti chimici.

Art. 67 (finora art. 82) Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

Cpv. 3 lett. c

L’autorità cantonale deve sapere in ogni caso a chi sono stati forniti i prodotti chimici per poter eventualmente intraprendere i provvedimenti del caso.

Cpv. 4

L’autorità cantonale decide in base alla situazione se e come avvertire in merito ai pericoli (ad es. informazione radiofonica o volantini).

Art. 68 (finora art. 83) Campioni

Contenuto immutato.

Art. 69 (finora art. 83a) Sostanze e preparati destinati all’autodifesa

Cpv. 1

Secondo l’attuale articolo 83a OPChim, per la fornitura al pubblico di sostanze e preparati destinati all’autodifesa sono necessarie, tra l’altro, conoscenze specifiche.

Il requisito delle conoscenze specifiche per sostanze e preparati destinati all’autodifesa è abrogato. Tutti gli altri sono per contro mantenuti, in particolare l’esclusione della vendita a libero servizio, per i motivi seguenti:

- gli spray per l’autodifesa sono spesso offerti in negozi che altrimenti non distribuiscono prodotti chimici e quindi il requisito delle conoscenze specifiche non è proporzionato;

- uno spray per l’autodifesa deve mettere temporaneamente fuori combattimento un aggressore, non arrecare danni duraturi: dopo circa mezz’ora i sintomi scompaiono del tutto (v. sito web UFSP).

Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Art. 70 (finora art. 83b) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

Contenuto immutato.

Art. 71 (finora art. 83c) Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

Contenuto immutato.

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Art. 72 (finora art. 84) Registro dei prodotti

Contenuto immutato.

Art. 73 (finora art. 85) Dati confidenziali

Cpv. 5 lett. c

Abrogazione della direttiva 67/548/CEE. Un altro riferimento non è necessario.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i