Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP in cui sono riportate le disposizioni di esecuzione tecnica. Per la classificazione delle sostanze si tratta degli allegati seguenti:

− allegato I: principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), noché criteri di classifi-

cazione ed elementi dell’etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell’ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli);

− allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose;

− allegato VII: tabella di conversione.

Dato che vengono spesso adeguati al progresso tecnico, questi allegati sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versione determinante è stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).

Cpv. 2

Come previsto dall’attuale articolo 8 capoverso 1 lettera b, è il fabbricante a doversi assumere la responsabilità di procedere alla classificazione complementare delle sostanze soggette a classificazione armonizzata secondo l’allegato VI del regolamento UE-CLP per le classi di pericolo non figuranti in una voce armonizzata dell’allegato VI (principio dell’art. 4 par. 3 del regolamento UE-CLP).

Osservazione in merito all’allegato VI del regolamento UE-CLP

La versione determinante dell’allegato VI del regolamento UE-CLP è definita nell’allegato 2 numero 1 OPChim. L’ordinanza del DFI concernente la classificazione viene abrogata nell’ambito di questo progetto (v. art. 92).

Cpv. 4 (finora art. 9 cpv. 1)

Come finora deve essere possibile (a livello dipartimentale) stabilire in Svizzera in via supplementare la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze, se l’allegato VI del regolamento UE-CLP non contiene una classificazione ufficiale. Possono verificarsi i seguenti casi:

a) la sostanza non è elencata nell’allegato VI del regolamento UE-CLP;

b) la sostanza è elencata nell’allegato VI, ma non è contemplata una classificazione armonizzata per una determinata classe di pericolo.

Art. 7 (finora art. 10) Classificazione dei preparati

Analogamente all’articolo 6, anche per la classificazione dei preparati è fatto riferimento in un solo articolo alle prescrizioni determinanti del regolamento UE-CLP.

Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere alla classificazione dei propri preparati secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP che disciplinano:

− l’identificazione e l’esame delle informazioni (identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele [art. 6]; sperimentazione su animali e sull’uomo [art. 7]; produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele [art. 8]);

− la valutazione delle informazioni sui pericoli e le decisioni sulla classificazione (valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele [art. 9]; limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 10]; valori soglia [art. 11]; casi particolari che richiedono un’ulteriore valutazione [art. 12]; decisione di classificare le sostanze e le miscele [art. 13]; disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele [art. 14]; revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 15]).

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i