Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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2 Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 (finora art. 1) Oggetto e campo d’applicazione
Cpv. 4
Gli attuali articoli 13–15 (classificazione dei preparati secondo il sistema finora vigente) vengono abrogati. Il contenuto è disciplinato al nuovo articolo 7. Di conseguenza ai prodotti cosmetici, per quanto concerne la protezione dell’ambiente e la classificazione e la valutazione della loro pericolosità per l’ambiente, si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 82.
Cpv. 5 lett. c
È aggiornato il rinvio all’ordinanza sugli alimenti per animali.
Cpv. 5 lett. d
È aggiornato Il rinvio alla legge sulle armi.
Cpv. 6
Nella nuova versione dell’OPChim l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione è disciplinata all’articolo 13.
Art. 2 (finora art. 2) Definizioni
Cpv. 2 lett. o
Per uniformare la terminologia, nella versione italiana la raccomandazione viene fatta agli «utilizzatori professionali» invece che ai «destinatari».
Art. 3 (finora art. 3) Sostanze e preparati pericolosi
Dal 1° giugno 2015 i preparati saranno considerati pericolosi se rispondono ai criteri del sistema GHS relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli. Questi criteri tecnici sono definiti nell’allegato I parti 2–5 del regolamento UE-CLP. Dato che vengono spesso adeguati al progresso tecnico, sono inseriti nelle prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1 che possono essere aggiornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Art. 4 (finora art. 6a) Persistenza, bioaccumulo e tossicità
Contenuto immutato.
Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 1: Principio
Art. 5 (finora art. 7)
Soppressione del titolo diventato inutile dato che la sezione 1 contiene solo un articolo.
Contenuto immutato.
Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati
Art. 6 (finora art. 8 e 9 cpv. 1) Classificazione delle sostanze
Cpv. 1
Per la classificazione delle sostanze sono determinanti gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE-CLP. L’articolo 6 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati e le sostanze in essi contenuti. L’articolo 14 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati. Non è quindi necessario rinviare a questi due articoli per la classificazione delle sostanze.
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i