Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
1 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, nominare una commissione di esperti per i prodotti chimici.
2 La commissione di esperti per i prodotti chimici si compone di periti dei servizi federali e cantonali, degli ambienti scientifici ed economici, della protezione dei consumatori e delle cerchie interessate.
3 La commissione di esperti per i prodotti chimici offre consulenza ai dipartimenti nelle questioni essenziali della legislazione e dell’esecuzione nel settore delle sostanze e dei preparati ed è autorizzata a formulare proposte. Per la consulenza può avvalersi di periti esterni.
6.1.2 Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze
Art. 81
1 I servizi di valutazione possono controllare le vecchie sostanze che:
a. costituiscono un rischio particolare per la vita o la salute dell’essere umano o per l’ambiente a causa delle quantità fabbricate o immesse sul mercato, della loro pericolosità o di quella dei loro prodotti derivati o rifiuti; oppure
b. sono oggetto di un programma internazionale di beni potenzialmente riciclabili.
2 Se una vecchia sostanza è oggetto di controllo, l’organo di notifica esige da tutti i fabbricanti interessati, su richiesta di un servizio di valutazione, le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se questo importa la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero;
b. tutti i documenti che sono serviti a individuare e stabilire le proprietà pericolose della sostanza;
c. gli scopi d’impiego noti;
d. i dati relativi alle quantità immesse sul mercato dal fabbricante;
e. ove disponibili e se possono essere acquisiti dal fabbricante con un onere sopportabile: il fascicolo di registrazione presentato all’Agenzia europea per le sostante chimiche.
3 Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica esige da uno dei fabbricanti chiarimenti o esami. Dei costi sopportati dal fabbricante rispondono solidalmente tutti i fabbricanti interessati.
6.1.3 Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza
Art. 82 Verifica del controllo autonomo
1 Nella loro sfera di competenze, i servizi di valutazione verificano nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti:
a. la valutazione e la classificazione;