Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Prodotti chimici

a. dimostra che l’indicazione del nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e

b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I punto 1.4 del regolamento UE-CLP27.

2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

3 Il fabbricante che intende utilizzare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica.

4 Per le nuove sostanze notificate non è necessario presentare una domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo fino a 6 anni a partire dalla notifica. Dopodiché deve essere utilizzata la nomenclatura IUPAC oppure presentata una domanda per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo.

5 L’utilizzazione di un nome chimico alternativo può essere chiesta per un preparato:

a. con una determinata composizione;

b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione; e

c. che ha determinati impieghi.

6 L’autorizzazione per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante e non è trasferibile.

Art. 15 Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo

1 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo per un preparato deve essere presentata in una lingua ufficiale o in inglese e nel formato elettronico richiesto dall'organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere presentata in una lingua ufficiale.

2 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo di un preparato deve recare:

a. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;

b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta nel quadro dell’etichettatura:

1. il nome chimico,

2. il numero CAS,

3. il numero CE;

c. il nome sostitutivo della sostanza;

d. i motivi della domanda;

e. il nome commerciale o la designazione del preparato;

f. indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza;

g. la classificazione del preparato;

27 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.