Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
a. dimostra che l’indicazione del nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e
b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I punto 1.4 del regolamento UE-CLP27.
2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.
3 Il fabbricante che intende utilizzare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica.
4 Per le nuove sostanze notificate non è necessario presentare una domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo fino a 6 anni a partire dalla notifica. Dopodiché deve essere utilizzata la nomenclatura IUPAC oppure presentata una domanda per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo.
5 L’utilizzazione di un nome chimico alternativo può essere chiesta per un preparato:
a. con una determinata composizione;
b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione; e
c. che ha determinati impieghi.
6 L’autorizzazione per l’utilizzazione di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante e non è trasferibile.
Art. 15 Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo
1 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo per un preparato deve essere presentata in una lingua ufficiale o in inglese e nel formato elettronico richiesto dall'organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere presentata in una lingua ufficiale.
2 La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo di un preparato deve recare:
a. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;
b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta nel quadro dell’etichettatura:
1. il nome chimico,
2. il numero CAS,
3. il numero CE;
c. il nome sostitutivo della sostanza;
d. i motivi della domanda;
e. il nome commerciale o la designazione del preparato;
f. indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza;
g. la classificazione del preparato;
27 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.