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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
gio 1997 è la data in cui è entrato in vigore nella UE il cosiddetto «regolamento novel food»7. Per evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e la UE, questa data è stata recepita anche del diritto svizzero.
Sono considerate nuovi tipi di derrate alimentari anche le derrate alimentari contenenti o costituite da nanomateriali ingegnerizzati nonché le derrate alimentari ottenute da animali clonati. Non sono invece considerate nuovi tipi di derrate alimentari le derrate alimentari ottenute da discendenti di animali clonati.
Nella UE è in corso un vivace dibattito per definire se le derrate alimentari ottenute da discendenti di animali clonati debbano anch'esse essere considerate nuovi tipi di derrate alimentari. Qualora dette derrate alimentari dovessero essere considerate di nuovo tipo e quindi soggette all'obbligo di autorizzazione, si porrebbe la questione dell'efficacia dell'applicazione. Tale obbligo comporterebbe che tutti gli animali utilizzati per la produzione di derrate alimentari dovrebbero disporre di un profilo genetico di cui poter disporre nel caso specifico per pronunciarsi in merito all'eventuale obbligo di autorizzazione. Un percorso nazionale individuale da parte della Svizzera su questo punto sarebbe praticamente da escludere. Tuttavia, se la UE dovesse decidere di considerare di nuovo tipo anche le derrate alimentari ottenute da discendenti di animali clonati, dovrebbe creare un'apposita banca dati. In tal caso si porrebbe la questione se anche la Svizzera intenda o possa collegarsi a tale sistema. Fino a quando non ci sarà chiarezza sull'argomento, si propone di continuare ad attenersi al concetto qui esposto.
Indiscutibilmente, non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari, come nella UE, i prodotti geneticamente modificati, i solventi da estrazione, gli enzimi alimentari, gli additivi alimentari e gli aromi (cpv. 2). L'immissione sul mercato di tali prodotti è disciplinata, in modo integrale e con valenza settoriale, in altri atti normativi relativi alle derrate alimentari.
Articolo 16: Commerciabilità
Per quanto riguarda le derrate alimentari che rientrano della categoria dei nuovi tipi di derrate alimentari, si applica il principio del divieto con riserva di autorizzazione. Queste derrate alimentari sono commerciabili in Svizzera solo se sono state dichiarate commerciabili in un’ordinanza dal DFI oppure se sono state autorizzate dall’USAV. In base alla nuova struttura del diritto qui proposta, i nuovi tipi di derrate alimentari dichiarati commerciabili dal DFI sono elencati nell'allegato dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari.
Articolo 17: Autorizzazione
Le derrate alimentari che rientrano nella definizione di nuovi tipi di derrate alimentari di cui all'articolo 15 sono soggette ad autorizzazione prima dell'immissione sul mercato (cpv. 1). Questa autorizzazione viene emessa sotto forma di decisione individuale. Detta autorizzazione viene rilasciata se sono garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni. Anche il criterio delle possibili carenze alimentari è correlato alla protezione della salute (cpv. 2 lett. c).
Il DFI prevede requisiti di autorizzazione facilitati per le derrate alimentari tradizionali della produzione primaria che provengono da un altro Paese all'infuori della Svizzera. Le relative disposizioni sono contenute nell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari. Questa procedura è basata sul fatto che, ad esempio, nei Paesi asiatici già da decenni si mangiano frutti che non erano presenti sul mercato europeo prima del 1997. Negli ultimi anni l'importa-
7 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.