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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Commenti
sull'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
I. Introduzione
Obiettivo della presente revisione totale dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21) è limitare il più possibile le divergenze legali con l'Unione europea nel campo dei materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari. A tale scopo è necessario recepire numerose disposizioni della legislazione europea introdotte di recente.
II. Commenti dettagliati
Titolo
Il titolo dell'«Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti» è stato modificato in «Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari» per renderlo analogo al titolo del «Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»1.
Sezione 1 Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
I materiali e gli oggetti forniti come oggetti di antiquariato sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza per renderla compatibile con il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (cpv. 3).
Per essere compatibile con il regolamento (CE) n. 1935/2004 e con la nuova legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC), gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico sono esclusi dal campo di applicazione (cpv. 4). Fino ad oggi tali materiali erano compresi de facto, dal momento che non vi erano eccezioni. Tutti i requisiti relativi agli impianti fissi di approvvigionamento idrico sono stati cancellati (p. es. riguardanti gli oggetti di metallo o leghe metalliche).
Art. 2 Definizioni
Sono state recepite le definizioni della legislazione europea. Le definizioni applicabili solo a una sezione specifica dell'ordinanza, come ad esempio quelle relative alle materie plastiche, sono state aggiunte alla sezione in questione.
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4