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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 86Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Art. 15 Dichiarazione di conformità

Recepimento del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 15) e introduzione dell'obbligo di fornire una dichiarazione di conformità. Il fabbricante deve mettere a disposizione dei clienti una dichiarazione di conformità a ogni fase della produzione dei materiali e oggetti di materia plastica. L'avvenuta valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e oggetti può essere dimostrata conformemente alle regole di cui all'allegato 4.

Art. 16 Documentazione

Recepimento del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 16). In ogni fase della produzione, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la documentazione giustificativa comprovante la dichiarazione di conformità.

Sezione 6 Materiali e oggetti di plastica riciclata

Nella sezione 6 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata, l'iter di autorizzazione dei processi di riciclo viene modificato per tenere conto del Regolamento (CE) n. 282/200811. I processi di riciclo autorizzati in Europa con un numero CE saranno accettati anche in Svizzera.

Con il recepimento del regolamento europeo e il riferimento ad esso, in pratica le autorizzazioni dei processi di riciclo rilasciate dall'USAV riguarderanno solo le imprese che riciclano in Svizzera e vendono i loro prodotti in Svizzera. Le imprese che importano in Svizzera materiali e oggetti di materia plastica che contengono plastica riciclata saranno soggette alle nuove disposizioni dell'ordinanza unicamente mediante il certificato di conformità. Non è prevista l'introduzione di alcun processo di annuncio all'USAV per dette importazioni.

Art. 17 Definizioni

Recepimento dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 282/2008.

Art. 18 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo

Recepimento dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 282/2008.

Art. 19 Autorizzazione del processo di riciclo

Recepimento dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 282/2008.

Art. 20 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni

Recepimento dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 282/2008. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, la dichiarazione di conformità deve contenere una dichiarazione che certifichi che il processo di riciclo è stato autorizzato dall'USAV o dalla Commissione europea e che certifichi l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità.

11 Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.