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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
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a condizione che non siano danneggiate o irritate19. Questa sostanza è stata ora introdotta nell’allegato 3 con restrizioni di utilizzo (v. allegato 3 OCos).
L’acido azelaico non può più essere elencato in questo allegato poiché per un’azione sbiancante della pelle sono necessarie concentrazioni al di sopra del 10 % e questo uso è considerato medicamentoso e non più cosmetico.
L’etilenglicole monoetiletere non è più elencato in questo allegato.
Allegato 3: Sostanze soggette a restrizioni
Le sostanze il cui utilizzo nei prodotti cosmetici è soggetto a restrizioni sono elencate in questo allegato (attualmente parte dell’all. 3 OCos) conformemente all’allegato III del regolamento europeo.
Le ciglia sono escluse dai prodotti per capelli/barba e baffi e sono quindi regolamentate in modo specifico in questo allegato.
L’allegato 3 riprende le modifiche del regolamento europeo, in particolare quelle del regolamento n. 344/2013 che non sono state riprese nella revisione annuale dell’OCos prevista per il 2015.
Grazie alle nuove disposizioni legali introdotte nella LDerr, il perossido di idrogeno nei prodotti di sbiancamento per denti può essere disciplinato in modo simile a quanto applicato dall’Europa secondo la direttiva del Consiglio 2011/84/UE20 limitando la vendita dei prodotti che hanno una percentuale dello 0.1 % fino al 6 % di perossido di idrogeno ai dentisti e agli igienisti dentali. Le avvertenze supplementari transitorie sono state quindi abrogate.
Le sostanze arbutina e cloruro di cetilpiridinio sono disciplinate in maniera equivalente alla legislazione europea.
Le seguenti sostanze sono regolamentate in Svizzera in maniera specifica:
- La sostanza «retinale, retinaldeide» è limitata a questo allegato e il suo utilizzo è vietato nei
prodotti igienici per la cura della bocca21, poiché i derivati dell’acido retinale possiedono un grande potenziale teratogeno.
- La concentrazione massima degli oli essenziali e dei loro componenti fa esclusivamente
riferimento ai prodotti destinati a restare sulla pelle, tuttavia i profumi e gli eau di toilette ne sono ora esplicitamente esclusi. Questa concentrazione massima permette di mantenere in via generale una chiara differenziazione tra i cosmetici e i prodotti terapeutici.
- L’utilizzo della clorexidina nelle soluzioni per la cura della bocca è disciplinato in maniera
specifica.
- La concentrazione massima degli alfaidossi acidi è limitata ai fini di delimitazione ai prodotti
terapeutici.
19 SCCS Opinion 1481/12 on Kojic Acid du 26-27 juin 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_098.pdf
20 Direttiva del Consiglio 2011/84/UE, del 20 settembre 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, GU L 283 del 29.10.2011, pag. 36.
21 Cfr. monografia dettagliata nel «Active ingredients used in cosmetics: safety survey (2008), prepared by the Committee of Experts on Cosmetic Products, edizioni del Consiglio d’Europa».