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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Art. 11 Sostanze autorizzate

Recepimento del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 5 e 6) e delle linee direttrici sul Regolamento (UE) 10/2011 relativamente al capoverso 2. Contrariamente all'ordinanza precedente, l'elenco degli additivi diventa, come nel Regolamento (UE) n. 10/2011, un elenco chiuso e positivo. Possono essere utilizzati solo gli additivi elencati nell'allegato 2.

Gli elenchi delle sostanze autorizzate definite nell'allegato 2 comprendono:

a. monomeri o altre sostanze di partenza;

b. additivi esclusi i coloranti;

c. coadiuvanti del processo di polimerizzazione esclusi i solventi;

d. macromolecole ottenute per fermentazione microbica.

Gli elenchi non comprendono:

a. monomeri o altre sostanze di partenza e additivi utilizzati esclusivamente nei

rivestimenti;

b. monomeri o altre sostanze di partenza e additivi utilizzati esclusivamente nelle resine epossidiche;

c. monomeri o altre sostanze di partenza e additivi utilizzati esclusivamente negli adesivi e nei promotori di adesione.

Art. 12 Limite di migrazione globale

Recepimento delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 12) sui materiali e oggetti realizzati esclusivamente in materia plastica (mono- o multistrato). I materiali e gli oggetti multimateriali non sono interessati da tale valore, dato che attualmente è molto difficile misurare la migrazione globale con dei simulanti per oggetti multimateriali contenenti, ad esempio, della plastica e del cartone.

Art. 13 Limiti di migrazione specifica

Recepimento del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 11). Tale requisito si applica a tutti i materiali e oggetti di materia plastica, compresi quelli multimateriali. Questo valore di migrazione specifica deve essere rispettato anche dalle sostanze presenti negli strati di materia plastica dei materiali e degli oggetti multimateriali.

Art. 14 Requisiti specifici applicabili agli strati di materia plastica non a diretto contatto con la derrata alimentare

Recepimento del Regolamento (UE) n. 10/2011 (art. 13 e 14) e introduzione della nozione di barriera funzionale. Dietro la barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati criteri (non devono essere sostanze CMR né nanomateriali) e a condizione che la migrazione resti non rilevabile. Ciò significa che non devono essere rilevabili ove misurate con certezza statistica mediante un metodo di analisi che abbia un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg Questo limite va sempre espresso come concentrazione nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).