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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Sezione 2 Etichettatura Art. 3

Recepimento del simbolo del Regolamento (CE) n. 1935/2004 nell'allegato 1 per indicare «per derrate alimentari» (cpv. 1 lett. a).

Soppressione dell'indicazione del «marchio registrato del fabbricante» per essere compatibile con l'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (cpv. 1 lett. c).

Sezione 3 Buona prassi di fabbricazione (BPF)

Tutti i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari devono essere prodotti in conformità con la buona prassi di fabbricazione (BPF). Le disposizioni generali sono basate sul Regolamento (CE) n. 2023/20062.

Art. 4–7

Queste disposizioni, basate sul Regolamento (CE) n. 2023/2006, definiscono le regole relative alla buona prassi di fabbricazione (BPF) di qualsiasi tipo di materiale e oggetto destinato a entrare in contatto con derrate alimentari. Si applicano a tutti i settori e a tutti gli stadi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione del materiali e degli oggetti. Alcuni settori industriali hanno definito delle linee direttive relative alla BPF, ma non tutti. Questa sezione della BPF è stata inserita per garantire la standardizzazione di tutti i settori.

Sezione 4 Materiali e oggetti di metallo o leghe metalliche

Modifica di alcuni articoli sulla base delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche. Non esistendo una legislazione europea armonizzata, le modifiche proposte tengono conto di alcune legislazioni nazionali, di norme internazionali, della Risoluzione del Consiglio d'Europa e di raccomandazioni. Sono stati eliminati tutti i requisiti relativi ai materiali utilizzati per l'acqua.

Art. 8 Requisiti generali

I materiali e gli oggetti di metallo o lega metallica contengono spesso piccoli quantitativi di piombo, cadmio o arsenico. Gli oggetti di metallo sono spesso riciclati e, dato che spesso non è possibile eliminare questi contaminanti, essi restano presenti nei materiali e negli oggetti ricreati. Le concentrazioni indicate per il piombo, il cadmio e l'arsenico sono basate sul diritto francese3 e giustificate da ragioni di tutela della salute.

Per quanto riguarda lo stagno, i requisiti fanno riferimento alla norma EN 610 :1995 e ad alcune disposizioni del diritto francese4. Per l'acciaio rivestito di stagno (banda stagnata o

2 Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

3 http://www.contactalimentaire.com/index.php?id=204 4 http://www.contactalimentaire.com/fileadmin/ImageFichier_Archive/contact_alimentaire/Fichiers_Documents/Broc hure_JO/Note_2004_64/Note_2004_64_etain_et_alliages_d_etain.pdf