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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 2: Nuovi tipi di derrate alimentari
Art. 15 Definizione
I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non erano ancora state utilizzate in misura significativa per il consumo umano in Svizzera prima del 15 maggio 1997 e che rientrano in una delle seguenti categorie:
a. le derrate alimentari con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, per le quali questa struttura non è stata utilizzata prima del 15 maggio 1997;
b. le derrate alimentari costituite, isolate o fabbricate da microorganismi, funghi o alghe;
b. le derrate alimentari costituite, isolate o fabbricate da materiale di origine minerale;
d. le derrate alimentari costituite, isolate o fabbricate da piante o parti di piante; sono escluse le derrate alimentari utilizzate in modo sicuro in Svizzera per un lungo periodo e che sono costituite, isolate o fabbricate da piante o da una serie di piante dello stesso genere mediante:
1. metodi tradizionali utilizzati prima del 15 maggio 1997, oppure
2. metodi non tradizionali non utilizzati prima del 15 maggio 1997, ma che non comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore delle sostanze indesiderabili;
e. le derrate alimentari costituite, isolate o fabbricate da animali o parti di animali, escluse le derrate alimentari derivate da animali allevati con pratiche tradizionali impiegate prima del 15 maggio 1997, purché queste derrate alimentari siano state utilizzate in modo sicuro in Svizzera per un lungo periodo;
f. le derrate alimentari, per la cui fabbricazione viene impiegato un nuovo processo di produzione non utilizzato prima del 15 maggio 1997 e per cui questo processo di produzione comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore delle sostanze indesiderabili;
g. le derrate alimentari contenenti o costituite da nanomateriali ingegnerizzati; è considerato nanomateriale ingegnerizzato ogni materiale fabbricato intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometricrica;
h. vitamine, sali minerali e altre sostanze: