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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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intestini trattati, ciccioli, grassi animali fusi, prodotti della pesca trasformati, prodotti di latte o ovoprodotti;

h. le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o consegnano soltanto prodotti dell’apicoltura.

3 L’autorizzazione è rilasciata se l’attività interessata adempie le condizioni determinanti del diritto sulle derrate alimentari.

4 Se un’azienda autorizzata intraprende ristrutturazioni che potrebbero ripercuotersi sull’igiene delle derrate alimentari, occorre notificarlo alla competente autorità cantonale di esecuzione.

Sezione 4: Sostanze e aggiunte

Art. 22 Componenti

Il DFI valuta se i componenti sono nocivi per la salute e ne fissa i valori massimi.

Art. 23 Additivi, aromi ed enzimi

Il DFI disciplina l’ammissibilità e i valori massimi dei singoli additivi, aromi ed enzimi.

Art. 24 Coadiuvanti tecnologici

Il DFI può disciplinare la valutazione dei coadiuvanti tecnologici. Esso può fissare valori massimi.

Art. 25 Aggiunta di sostanze con effetti legati alla nutrizione o effetti fisio-

logici alle derrate alimentari

1 Alle derrate alimentari possono essere aggiunte vitamine e sali minerali nonché altre sostanze con effetti legati alla nutrizione o effetti fisiologici.

2 Il DFI emana restrizioni d’utilizzazione e fissa valori massimi.

Art. 26 Aggiunta di microorganismi alle derrate alimentari

1 Alle derrate alimentari possono essere aggiunti microorganismi qualora siano necessari per la fabbricazione o per ottenere una specifica qualità della derrata alimentare.

2 I microorganismi aggiunti devono essere idonei all’uso alimentare.

3 Il DFI può fissare ulteriori requisiti per i microorganismi.