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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 5: Procedimenti tecnologici

Art. 27 Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare

la sicurezza igienico-microbiologica

1 Le derrate alimentari, che si prestano a tale scopo, possono essere sottoposte a procedimenti biologici, chimici o fisici atti a prolungarne la conservabilità o ad aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.

2 I procedimenti devono essere applicati in modo tale da:

a. non creare derrate alimentari nocive per la salute; e

b. modificare il meno possibile la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari.

3 Le derrate alimentari che sono alterate o diminuite di valore non possono essere trattate con procedimenti atti a prolungarne la conservabilità e ad aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.

4 Il DFI disciplina:

a. le condizioni quadro e le temperature dei trattamenti termici, della refrigerazione e della surgelazione;

b. i dettagli tecnologici e le condizioni di applicazione dei procedimenti biologici, chimici o fisici.

Art. 28 Trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedi-

menti di decontaminazione superficiale

1 Il DFI specifica in un’ordinanza i procedimenti ammessi per il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale diversi dal risciacquo con acqua potabile.

2 L’USAV può autorizzare a titolo provvisorio i trattamenti di cui al capoverso 1 che il DFI non ha ancora specificato. Rilascia l’autorizzazione se, secondo lo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per la salute. La procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 4–7.

Sezione 6: Organismi geneticamente modificati

Art. 29 Definizione

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art. 5 cpv. 2 LIG).