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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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1. i riferimenti agli effetti di aggiunte con effetti legati alla nutrizione o fisiologici di derrate alimentari per la promozione della salute pubblica (art. 25);
2. le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
d. le indicazioni da cui si deduce che una derrata alimentare abbia un valore superiore alla sua reale costituzione;
e. le indicazioni o le presentazioni di ogni genere che possono dare origine a confusione con definizioni protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 199720 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (DOP/IGP), una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale concluso con la Svizzera;
f. le indicazioni suscettibili di risvegliare presso i consumatori false percezioni sulla provenienza svizzera di una derrata alimentare ai sensi della legge federale del 28 agosto 199221 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza;
g. per le bevande alcoliche: le indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute; il DFI può prevedere deroghe;
h. nel caso di prodotti soggetti ad autorizzazione: richiami pubblicitari all’autorizzazione rilasciata dall’USAV.
3 Il DFI disciplina:
a. i limiti della pubblicità ammessa;
b. le indicazioni nutrizionali o sulla salute ammesse.
4 Può prescrivere requisiti per la presentazione, la confezione e l’imballaggio.
Art. 13 Trasformazione e mescolanza in caso di mancato rispetto dei valori
massimi
Le derrate alimentari che non rispettano i valori massimi possono essere trasformate ulteriormente oppure mescolate per correggere il superamento dei valori massimi soltanto se tale procedura corrisponde alla buona prassi di fabbricazione oppure se il diritto sulle derrate alimentari lo prevede.
Art. 14 Derrate alimentari specificate
1 Per proteggere la salute e per la protezione dagli inganni, il DFI può specificare derrate alimentari o gruppi di derrate alimentari e fissare per essi una denominazione specifica e i requisiti.
2 Le derrate alimentari possono essere unicamente definite tramite la denominazione specifica di una derrata alimentare specificata se corrispondono alla specificazione e ai requisiti.
20 RS 910.12
21 RS 232.11