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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 102 Requisiti per il condimento

Il condimento deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 10.

Art. 103 Caratterizzazione del condimento

Per il condimento sono vietate indicazioni e illustrazioni facenti riferimento alla carne.

Art. 104 Condimento in polvere

1 Il condimento in polvere è un prodotto solido e miscelabile a base di sale commestibile.

2 Al condimento in polvere si possono aggiungere altri ingredienti quali lievito, ortaggi, funghi e spezie e, per migliorarne la scorrevolezza, amido o grasso.

Art. 105 Mescolanza di condimenti

Una mescolanza di condimenti è composta da un condimento in polvere con almeno 10 per cento in massa di spezie, erbe aromatiche o loro mescolanze.

Art. 106 Brodo di verdura

Il brodo di verdura è una preparazione solida, semisolida o liquida di ingredienti quali estratto di lievito, condimento, grasso, sorte di zuccheri, ortaggi, spezie, estratti di spezie oppure sale commestibile.

Art. 107 Requisiti per il brodo di verdura

Il brodo di verdura deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 10.

Sezione 4: Aceto di fermentazione e acido acetico commestibile.

Art. 108 Aceto di fermentazione

1 L’aceto di fermentazione è aceto fabbricato a partire da liquidi alcolici mediante fermentazione acetica.

2 Sono specie di aceto di fermentazione:

a. l’aceto di vino: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione acetica del vino;

b. l’aceto di sidro: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione acetica del sidro o di concentrato fermentato di succhi di frutti;

c. l’aceto di alcool o aceto da puro alcool: aceto di fermentazione ottenuto da alcol derivato da sostanze vegetali;