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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Gli estratti di spezie sono estratti, ottenuti dalle spezie mediante procedimenti fisici, inclusa la distillazione.

4 Le mescolanze di spezie sono mescolanze costituite esclusivamente di spezie.

Art. 97 Estratti di spezie

L’uso di estratti in sostituzione delle spezie è ammissibile nell’ambito della buona prassi di fabbricazione, sempre che la legislazione federale in materia di derrate alimentari non disponga altrimenti.

Art. 98 Preparazioni di spezie

1 Le preparazioni di spezie sono mescolanze di una o più spezie o erbe aromatiche e altri ingredienti come oli, grassi, sorte di zuccheri, amidi, estratto di lievito o sale commestibile, che sono aggiunti per influenzare il sapore o per conservare l’aroma.

2 Il curry o polvere di curry è una mescolanza di curcuma, aggiunto anche per conferire colore, con altre spezie come pepe, paprica, zenzero, coriandolo, cardamomo, garofano e cannella. Possono essere aggiunti anche altri ingredienti quali amido, sorte di zuccheri o sale commestibile per migliorare l’aroma e il sapore.

Art. 99 Requisiti per il curry

Il curry deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 10.

Art. 100 Caratterizzazione delle preparazioni di spezie

1 Se per le preparazioni di spezie sono usate esclusivamente erbe aromatiche, la denominazione specifica può essere «preparazione di erbe aromatiche» oppure «preparazione di erbe aromatiche da cucina».

2 Per le preparazioni di spezie con un contenuto di sale commestibile superiore al 5 per cento in massa, la menzione del sale commestibile nell’elenco della composizione deve essere completata con l’indicazione della percentuale.

Sezione 3: Condimento e brodo di verdura

Art. 101 Condimento

1 Il condimento è il prodotto liquido, semisolido o solido di demolizione di sostanze proteiche, che serve a migliorare o a rafforzare il sapore di cibi.

2 Per conferire al condimento certe varietà di sapore, si possono aggiungere estratti di carne, di lievito, di funghi, di spezie oppure estratti di ortaggi nonché sorte di zuccheri.