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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente:
a. grasso di latte;
b. sale commestibile;
c. acqua potabile.
Art. 72 Requisiti del formaggio fuso e del formaggio fuso da spalmare
1 La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio.
2 Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella denominazione.
3 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca deve essere la seguente:
s.s. in g/kg (min.)
Categoria di tenore di grasso Grasso s.s.in g/kg (min.) Formaggio fuso Formaggio fuso da s.s. in g/kg (min.) spalmare doppia panna 650 530450
panna 550 500450
tutto grasso 450 500400
tre quarti grasso 350 450400
mezzo grasso 250 400300
quarto grasso 150 400300
magro meno di 150 400300
4 La sostanza secca deve essere di almeno:
a. 500 g per kg per la fusione di formaggio extra duro e duro;
b. 450 g per kg per la fusione di formaggio semiduro;
c. 350 g per kg per la fusione di formaggio molle.
5 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
a. se con la denominazione specifica viene usata una denominazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corrispondente;
b. se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di provenienza, la miscela di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del formaggio menzionato. Il formaggio rimanente deve essere formaggio di composizione simile;
c. se viene usata un’altra denominazione di formaggio, la miscela di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.