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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti una denominazione di formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente:

a. grasso di latte;

b. sale commestibile;

c. acqua potabile.

Art. 72 Requisiti del formaggio fuso e del formaggio fuso da spalmare

1 La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio.

2 Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella denominazione.

3 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca deve essere la seguente:

s.s. in g/kg (min.)

Categoria di tenore di grasso Grasso s.s.in g/kg (min.) Formaggio fuso Formaggio fuso da s.s. in g/kg (min.) spalmare doppia panna 650 530450

panna 550 500450

tutto grasso 450 500400

tre quarti grasso 350 450400

mezzo grasso 250 400300

quarto grasso 150 400300

magro meno di 150 400300

4 La sostanza secca deve essere di almeno:

a. 500 g per kg per la fusione di formaggio extra duro e duro;

b. 450 g per kg per la fusione di formaggio semiduro;

c. 350 g per kg per la fusione di formaggio molle.

5 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:

a. se con la denominazione specifica viene usata una denominazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corrispondente;

b. se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di provenienza, la miscela di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del formaggio menzionato. Il formaggio rimanente deve essere formaggio di composizione simile;

c. se viene usata un’altra denominazione di formaggio, la miscela di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.