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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 73 Preparati di formaggio fuso

1 I preparati di formaggio fuso sono composti di formaggio fuso e altri ingredienti.

2 La sostanza secca del prodotto finito deve essere di almeno 500 g per kg di sostanza secca di formaggio.

3 Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), il prodotto finito deve avere la seguente sostanza secca:

a. per 450 g per kg (grasso s.s.) e oltre: almeno 400 g per kg;

b. per meno di 450 g per kg (grasso s.s.): almeno 200 g per kg.

Art. 74 Caratterizzazione

1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 50 capoverso 1 occorre menzionare, riguardo alla parte di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti.

2 Nei preparati di formaggio, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a può essere menzionata riguardo alla parte di formaggio la categoria di tenore di grasso secondo l’articolo 61 capoverso 1.

3 Per il formaggio fuso, il formaggio fuso da spalmare e i preparati di formaggio fuso, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a si può indicare la categoria di tenore di grasso o il tenore minimo di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) secondo l’articolo 72 capoverso 3.

Sezione 5: Formaggio di siero di latte

Art. 75 Definizione

1 Il formaggio di siero di latte è un prodotto ottenuto mediante:

a. coagulazione a caldo e acidificazione dal siero di latte grasso o magro, con eventuale aggiunta di latte magro o latticello; o

b. evaporazione - vale a dire concentrazione - e messa in forma del siero di latte o di una miscela di siero di latte e latte, panna o altri ingredienti di latte.

2 È permesso sottrarre il liquido prima dell’acidificazione.

3 Al formaggio di siero di latte ottenuto per concentrazione può essere aggiunto zucchero.

4 Il formaggio di siero di latte non maturato è pronto al consumo subito dopo la fabbricazione, il formaggio di siero di latte maturato e il formaggio di siero di latte magro maturato soltanto dopo un certo periodo di maturazione.

Art. 76 Requisiti

1 Il formaggio di siero di latte ottenuto per coagulazione deve presentare le seguenti caratteristiche nella composizione: