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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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a. la parte delle proteine del siero nelle proteine totali del prodotto finito deve essere di almeno 510 g per kg;
b. la parte della sostanza secca deve essere di almeno 200 g per kg di prodotto finito;
c. esso deve contenere più di 150 g di grasso per kg di sostanza secca. Il formaggio di siero di latte magro può contenere al massimo 150 g di grasso per kg di sostanza secca.
2 Come coadiuvanti tecnologici per il formaggio di siero di latte ottenuto per coagulazione sono permessi:
a. l’acido lattico come ad esempio l’azi;
b. l’acido citrico;
c. l’acido acetico;
d. altre sostanze coagulanti innocue per la salute.
3 Per conferire sapore sono permessi:
a. sale commestibile;
b. spezie ed erbe aromatiche nonché i loro estratti;
c. l’affumicatura.
Art. 77 Denominazione specifica
Il formaggio di siero di latte fabbricato mediante coagulazione può essere denominato «Ziger» o «Ricotta».
Sezione 6: Panna
Art. 78 Definizioni
1 La panna è la parte ricca di grasso del latte ottenuta mediante procedimenti di separazione fisici. La sostanza secca della parte priva di grasso di latte deve essere di almeno 85 g per kg.
2 La panna può essere addizionata con al massimo 30 g di componenti del latte per kg ai fini della stabilizzazione.
3 La panna acidula, compresa la crème fraîche, è una panna acidificata con microrganismi appropriati e trattata termicamente.
4 La panna addensata è panna sottoposta all’azione di addensanti fino a diventare da densa a spalmabile. Alla panna addensata sono applicabili per analogia i capoversi 1–3.
Art. 79 Categorie di tenore di grasso
Alla panna sono applicabili le seguenti categorie di tenore di grasso: