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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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d. la denominazione «fabbricato con latte crudo» se una parte del latte impiegato per la fabbricazione è conforme alla definizione di latte crudo secondo l’articolo 41 capoverso 2 e se il processo di fabbricazione non presuppone un trattamento termico o un trattamento fisico o chimico.
5 La denominazione «da latte termizzato» può essere utilizzata, se il latte impiegato per la fabbricazione del formaggio è stato riscaldato durante almeno 15 secondi a una temperatura superiore a 40 °C e inferiore a 72 °C e il latte presenta una reazione positiva al test della fosfatasi.
6 La denominazione «pastorizzato» o «da latte pastorizzato» può essere utilizzata, se il latte o la massa di formaggio sono stati sottoposti in una fase del processo di fabbricazione a un trattamento termico corrispondente alla pastorizzazione secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a dell’ORI26.
7 Se tutta la quantità di latte impiegata per la fabbricazione del formaggio è latte crudo ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2, in deroga al capoverso 4 lettera d si può menzionarlo in modo adeguato.
8 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a, si deve indicare la categoria di tenore di grasso secondo l’articolo 61 capoverso 1 o in percentuale di tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s. s.).
9 Se il formaggio da latte di capra o di pecora non è stato fabbricato utilizzando esclusivamente latte di capra o latte di pecora, valgono le seguenti denominazioni specifiche:
a. «formaggio mezzo-capra» o «formaggio mezzo-pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di almeno 500 g per kg di latte di capra o di pecora;
b. «formaggio con aggiunta di X% di latte di capra» oppure «formaggio con Y% di latte di pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di meno di 500 g per kg di latte di capra o di pecora.
Art. 64 Marchiatura della crosta del formaggio
Per marchiare la crosta del formaggio possono essere impiegati:
a. gli additivi ammessi quali coloranti alimentari ai sensi dell’ordinanza del ...27 sugli additivi;
b. l’Ultramarino (n. CI 77007);
c. il Violetto di metile B (n. CI 42535).
Art. 65 Formaggio grattugiato e miscele di formaggi
1 Il formaggio grattugiato e le miscele di formaggi per fondue, focacce al formaggio e prodotti simili devono contenere solamente formaggio.
26 RS 817.024.1
27 RS ...