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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente componenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modificato.
Art. 92 Latte in polvere
Il latte in polvere è un latte al quale è stata sottratta la maggior parte dell’acqua.
Art. 93 Requisiti del latte in polvere
1 Il tenore di acqua non deve superare i 50 g per kg di latte in polvere.
2 Il latte in polvere deve avere i seguenti tenori di grasso:
a. latte in polvere magro al massimo 15 g/kg
b. latte in polvere con ridotto tenore di grasso o più di 15 g/kg e meno di parzialmente scremato 260 g/kg
c. latte intero in polvere almeno 260 g/kg e meno di 420 g/kg
d. latte in polvere con elevato tenore di grasso, latte almeno 420 g/kg
in polvere arricchito di grasso o panna in polvere
3 L’articolo 91 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 94 Prodotti di latte in polvere
I prodotti di latte in polvere, come il siero di latte in polvere, il latticello in polvere o il latte acidulato in polvere, sono prodotti di latte ai quali è stata sottratta la maggior parte d’acqua.
Art. 95 Proteina del latte
La proteina del latte è un concentrato o una polvere di singole proteine del latte o della loro totalità.
Art. 96 Requisiti della proteina del latte
La sostanza secca delle proteine del latte deve contenere almeno 500 g di proteine per kg.
Art. 97 Caratterizzazione
1 Sui prodotti destinati alla consegna ai consumatori, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a devono figurare:
a. il tenore di sostanza secca sgrassata proveniente dal latte, a eccezione del latte in polvere;
b. il tenore di grasso in g per kg, in g per 100 g o in percentuale «X %», a eccezione del latte magro concentrato zuccherato e non zuccherato e del latte magro in polvere.