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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. dal numero di uova e dal peso netto o dal numero di uova e dal peso netto minimo per uovo in g.
2 Se è indicata la data di deposizione, questa deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
3 L’indicazione del Paese di produzione può essere abbreviata. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO 2 secondo l’elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa d’uso31, nella versione del 1° gennaio 2015.
4 La data minima di conservabilità ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 OID non deve essere superiore a 28 giorni dalla deposizione.
Art. 108 Ovoprodotti
Le indicazioni secondo l’articolo 3 OID32 devono essere completate come segue:
a. per gli ovoprodotti che non sono destinati al commercio al dettaglio, ma utilizzati come ingredienti per la fabbricazione di un altro prodotto deve essere indicato a quale temperatura vanno conservati e per quanto tempo può essere garantita la conservabilità del prodotto a tale temperatura;
b. per gli ovoprodotti a cui sono aggiunte altre derrate alimentari, il tenore di uova deve essere indicato in per cento in massa, riferito al prodotto finito;
c. nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 dell’ORI33 deve essere apposta, oltre all’indicazione di cui alla lettera b, la dicitura «uova liquide non pastorizzate – da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.
Art. 109 Uova che non provengono da galline
1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 107, le uova che non provengono da galline (Gallus domesticus) devono essere caratterizzate indicando la loro specie animal, come ad esempio uova di anitra o uova di quaglia.
2 Gli imballaggi, gli involucri e i recipienti contenenti uova di anitra devono recare una dicitura del tipo «cuocere per almeno 10 minuti prima del consumo!».
Sezione 3: Coloranti ammessi
Art. 110
Per colorare i gusci delle uova e stampigliare le uova possono essere utilizzati i coloranti menzionati nell’allegato 7.
31La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile presso la Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
32RS …