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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 La denominazione specifica dei prodotti analoghi ai prodotti di latte non deve contenere una denominazione prevista per un prodotto di latte ai sensi del capitolo 11 e 12.

3 Nelle immediate vicinanze della denominazione specifica del prodotto analogo al prodotto di latte devono essere indicati i componenti o gli ingredienti con i quali sono stati sostituiti i componenti e i prodotti di latte.

Capitolo 15: Uova e ovoprodotti

Sezione 1: Definizioni e requisiti

Art. 102 Uova

1 Le uova sono le cellule germinative di una gallina da cortile (Gallus domesticus) o di un’altra specie di uccello avvolte in un guscio calcareo intatto, non incubate e non cotte. Esse sono idonee al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti.

2 L’uovo è costituito da:

a. tuorlo o giallo: la parte, trasparente, giallastra, omogenea e più interna dell’uovo;

b. albume o bianco: la massa gelatinosa, trasparente, da incolore a biancastra, che circonda il tuorlo;

c. pellicola del guscio: la membrana situata tra l’albume e il guscio calcareo.

3 Per uovo liquido s’intende il contenuto non trasformato di un uovo dopo la rimozione del guscio.

4 Per uovo incrinato s’intende un uovo il cui guscio è danneggiato, ma la cui pellicola è ancora intatta.

Art. 103 Ovoprodotti

Gli ovoprodotti sono prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di uova o di vari componenti o miscugli di uova o da ulteriori trasformazioni di simili prodotti trasformati.

Art. 104 Requisiti degli ovoprodotti

1 Il tenore di acido 3 OH-butirrico negli ovoprodotti non modificati non deve essere superiore a 10 mg per kg di sostanza secca.

2 Il tenore di acido lattico delle materie prime impiegate per la fabbricazione di ovoprodotti non deve essere superiore a 1 g per kg di sostanza secca. Per i prodotti fermentati questo valore deve essere quello determinato prima del processo di fermentazione.

3 La quantità residua di gusci, pellicola e altre particelle negli ovoprodotti non deve essere superiore a 100 mg per kg di ovoprodotto.