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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

3 Per lo yogurt in polvere, nella denominazione specifica occorre menzionare il tenore di grasso nella parte di latte, come ad esempio «yogurt in polvere alle fragole con 260 g di grasso/kg di parte di latte».

4 Nel caso del latte in polvere con elevato tenore di grasso, nella denominazione specifica occorre menzionare il tenore di grasso.

5 I prodotti di latte fabbricati impiegando latte intero in polvere non devono essere denominati come prodotti a base di latte intero.

Capitolo 13: Colostro e prodotti a base di colostro

Art. 98 Definizioni

1 Il «colostro» è il liquido secreto dalle ghiandole mammarie di mammiferi da latte di cui all'articolo 2 lettera a nei cinque giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e sali minerali e prodotto prima del latte crudo.

2 I prodotti a base di colostro sono i prodotti risultanti dalla trasformazione del colostro o dalla trasformazione secondaria di tali prodotti trasformati.

Art. 99 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica del colostro vaccino è «colostro».

2 I prodotti fabbricati a partire dal colostro vaccino devono recare l’indicazione «contiene colostro».

3 Per il colostro di altri mammiferi si deve indicare la specie animale.

4 I prodotti fabbricati a partire dal colostro di altri mammiferi, oltre alla dicitura «contiene colostro», devono recare l’indicazione della specie animale.

Capitolo 14: Prodotti analoghi ai prodotti di latte

Art. 100 Definizione

I prodotti analoghi ai prodotti di latte sono derrate alimentari nelle quali uno o più componenti o prodotti del latte (ingredienti) di norma impiegati o naturalmente presenti vengono sostituiti da altri componenti o ingredienti non derivanti dal latte. Possono essere acidificati con microrganismi adeguati innocui per la salute.

Art. 101 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica deve essere scelta in funzione della destinazione e del genere di fabbricazione del prodotto.