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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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4 È vietato mescolare uova di diverse specie animali.
Art. 105 Uova con difetti
1 Le uova incrinate possono essere utilizzate solo per la fabbricazione di ovoprodotti; è fatto salvo l’articolo 106 capoverso 2.
2 Non possono essere usate come derrate alimentari:
a. uova ammaccate o uova rotte: uova con guscio screpolato e pellicola lacerata;
b. le uova non fecondate provenienti dall’incubatrice;
c. le uova appena incubate con l’embrione morto.
3 Al controllo visivo di una partita di uova, destinate alla consegna ai consumatori, può essere presente al massimo il 7 per cento di uova con difetti di qualità, di cui al massimo:
a. 4 per cento di uova ammaccate o incrinate;
b. 1 per cento di uova con macchie di carne o di sangue.
4 Se la partita controllata secondo il capoverso 3 comprende meno di 180 uova, le tolleranze per difetti di qualità vanno raddoppiate.
Art. 106 Uova destinate alla fabbricazione di ovoprodotti
1 Le uova impiegate nella fabbricazione di ovoprodotti devono presentare un guscio completamente sviluppato e intatto.
2 Le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di uova liquide o ovoprodotti purché lo stabilimento di produzione o il centro di imballaggio le consegni direttamente a uno stabilimento autorizzato alla fabbricazione di uova liquide o a uno stabilimento di trasformazione dove siano rotte al più presto.
3 Si può procedere alla rottura delle uova soltanto se sono pulite e asciutte.
Sezione 2: Caratterizzazione
Art. 107 Uova
1 Sugli imballaggi di vendita al dettaglio di uova, le indicazioni richieste dall’articolo 3 OID29 devono essere completate:
a. da un’indicazione quale «da vendere entro il ….30»;
b. dall’indicazione della temperatura di conservazione, se il prodotto è consegnato refrigerato;
29 RS …
30 Completato dall’indicazione del 21° giorno dalla data di deposizione.