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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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che durante il processo di produzione è sottoposta a fermentazione lattica.
2 La denominazione «birra a...», completata dalla natura della materia di origine vegetale impiegata, è riservata alla birra aromatizzata mediante macerazione di frutta, verdura o erbe o tramite aggiunta di succo di frutta o di verdura, succo di frutta o di verdura concentrato o estratti vegetali. Queste materie prime aromatizzanti non devono superare il 10 per cento del volume del prodotto finito.
3 La denominazione «birra aromatizzata a ...» è riservata alla birra aromatizzata mediante aggiunta di aromi.
Sezione 2: Birra analcolica
Art. 67 Birra analcolica
La birra analcolica è una birra ottenuta mediante sottrazione dell’alcool o fermentazione del mosto in modo da non produrre alcool.
Art. 68 Requisiti
1 La birra analcolica può essere ricostituita mediante diluizione partendo dal concentrato.
2 Per la birra analcolica si applicano per analogia gli stessi requisiti della birra di cui agli articoli 63 e 64.
Capitolo 3: Vino, spumante
Sezione 1: Definizioni e requisiti
Art. 69 Vino
1 Il vino è una bevanda prodotta per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve fresche, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco.
2 Il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da sole uve nere fermentate a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate per l’ulteriore fermentazione. È fatto salvo l’articolo 73 capoverso 6.
3 Il vino bianco è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
4 Dopo le eventuali operazioni di arricchimento di cui all’allegato 8, il vino deve presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento vol.
5 Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore a 15 per cento vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.
6 I vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare i