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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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a. l’arricchimento;

b. l’edulcorazione;

c. l’aggiunta, per il vino spumante, di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino».

4 I vini svizzeri non possono essere il risultato di un taglio effettuato con vino estero.

5 Per quanto riguarda il taglio di vini svizzeri con vini svizzeri, vale quanto segue:

a. i vini recanti una denominazione di origine controllata (DOC) possono essere tagliati al 10 per cento con vini di uguale colore;

b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al 15 per cento con vini di uguale colore.

6 I vini rosati possono essere tagliati o assemblati al 10 per cento con vini bianchi se le disposizioni cantonali in materia di DOC lo consentono. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino15.

7 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o un’altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.

Art. 74 Pratiche e trattamenti aggiuntivi per il vino spumante o frizzante

1 Nella fabbricazione di vino spumante o di vino frizzante possono essere aggiunti, oltre ai prodotti elencati all’allegato 8, gli ingredienti seguenti:

a. sciroppo zuccherino per provocare la fermentazione secondaria;

b. sciroppo di dosaggio;

c. anidride carbonica per produrre i vini spumanti e i vini frizzanti contenenti acido carbonico aggiunto.

2 Qualsiasi aggiunta deve soddisfare i requisiti fissati nell’allegato 8.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 75 Caratterizzazione

1 Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

a. la denominazione specifica del prodotto ai sensi dell’articolo 76;

b. il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell’importatore, dell’imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo. I termini castello, cantina o tenuta non possono figurare nella ragione sociale indicata se non soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato 1

15 RS 916.140