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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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limiti massimi e minimi dei titoli alcolometrici effettivo e totale fissati in tale legislazione.
Art. 70 Vino spumante
1 Il vino spumante è un vino ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
a. di uve fresche;
b. di mosto d’uva;
c. di vino.
2 È caratterizzato, alla stappatura, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.
3 Se conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.
4 È ottenuto da partite (cuvée) il cui titolo alcolometrico totale non è inferiore a 8,5 per cento vol.
Art. 71 Vino frizzante
Il vino frizzante è un vino:
a. ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 per cento vol.;
b. avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 per cento vol.;
c. che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
Sezione 2: Pratiche e trattamenti enologici
Art. 72 Pratiche e trattamenti enologici consentiti
I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato 8, fatti salvi gli articoli 73 e 74.
Art. 73 Taglio e assemblaggio
1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini di origine o provenienza diverse.
2 Per assemblaggio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini della stessa origine o provenienza.
3 Non sono considerati taglio o assemblaggio: