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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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limiti massimi e minimi dei titoli alcolometrici effettivo e totale fissati in tale legislazione.

Art. 70 Vino spumante

1 Il vino spumante è un vino ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

a. di uve fresche;

b. di mosto d’uva;

c. di vino.

2 È caratterizzato, alla stappatura, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

3 Se conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

4 È ottenuto da partite (cuvée) il cui titolo alcolometrico totale non è inferiore a 8,5 per cento vol.

Art. 71 Vino frizzante

Il vino frizzante è un vino:

a. ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 per cento vol.;

b. avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 per cento vol.;

c. che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

Sezione 2: Pratiche e trattamenti enologici

Art. 72 Pratiche e trattamenti enologici consentiti

I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato 8, fatti salvi gli articoli 73 e 74.

Art. 73 Taglio e assemblaggio

1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini di origine o provenienza diverse.

2 Per assemblaggio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini della stessa origine o provenienza.

3 Non sono considerati taglio o assemblaggio: