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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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7 Nel caso in cui figuri l’annata, il vino deve essere prodotto con almeno l’85 per cento di uve raccolte nell’annata indicata.
Art. 76 Denominazione specifica
1 La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69– 71.
2 I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura18.
3 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria DOC deve inoltre contenere il nome della corrispondente area geografica.
4 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica.
5 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere l’indicazione «svizzero». È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
6 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione.
7Gli altri vini recano la denominazione specifica «vino» completata dall’indicazione del Paese di produzione come segue:
a. Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 75 capoverso 1 lettera c, o
b. se il Paese di produzione del prodotto finale è diverso dall’origine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto:
1. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi», o
2. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi».
8 La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione del colore del vino.
Capitolo 4: Vino analcolico, spumante analcolico
Art. 77 Definizione
Il vino e lo spumante analcolici sono vini ai quali è stato sottratto l’alcol mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol.
18 RS 910.1