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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 Il tenore di alcool deve essere pari o superiore al 3 per cento vol.
4 Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:
a. succo di bacche o di frutta;
b. zuccheri.
5 È consentito mescolare diversi vini di frutta.
Art. 102 Denominazione specifica
1 La denominazione specifica è «vino di frutta» o «vino di [nome del frutto impiegato]».
2 È «vino spumante di frutta» se il tenore di anidride carbonica ottenuto con fermentazione naturale è di almeno 4 g/l.
3 Se al vino di frutta è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore di anidride carbonica totale è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «vino spumante di [nome del frutto utilizzato] con anidride carbonica aggiunta».
Art. 103 Ulteriore caratterizzazione
Se il vino di frutta è stato ottenuto con succo di bacche o di frutta diluito, la parte del succo deve essere indicata, in per cento in massa, come segue accanto alla denominazione specifica: «dal … % di succo di [nome del frutto utilizzato]».
Capitolo 9: Idromele
Art. 104 Idromele
L’idromele è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica di una miscela di acqua e miele.
Art. 105 Requisiti
1 Il titolo alcolometrico dell’idromele deve essere almeno del 7 per cento vol.
2 È vietata l’aggiunta di zuccheri prima della fermentazione.
3 È consentito aromatizzare l’idromele con spezie ed erbe aromatiche.
Capitolo 10: Bevande spiritose
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 106 Bevande spiritose
1 Le bevande spiritose sono liquidi alcolici destinati al consumo che presentano particolari caratteristiche organolettiche.