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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 96 Requisiti

1 Il succo di mele o quello di pere oppure i loro concentrati possono essere aggiunti in forma pura oppure ricostituita.

2 Le componenti volatili naturali possono essere nuovamente aggiunte in quantità uguali a quelle che in precedenza erano state sottratte al sidro.

Capitolo 8: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione e vini di frutta

Sezione 1: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione

Art. 97 Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione

1 Il succo di frutta a granelli in fermentazione è sidro parzialmente fermentato.

2 Il tenore di alcool deve essere inferiore al 3 per cento vol.

Art. 98 Denominazione specifica

1La denominazione specifica è «succo di frutta a granelli» che può essere completata dall’indicazione «pastorizzato» se la pastorizzazione è avvenuta in fase di fermentazione.

2Se al succo di frutta a granelli in fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.

Art. 99 Ulteriore caratterizzazione

Per il succo di frutta a granelli non pastorizzato in fase di fermentazione, l’indicazione del tenore di alcool deve essere sostituita con la menzione «contiene alcool».

Sezione 2: Vino di frutta

Art. 100 Vino di frutta

Il vino di frutta è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione parziale o totale di succhi di bacche o di frutta, a eccezione dei succhi di mele, pere o uva, spremuti freschi o conservati con un procedimento fisico.

Art. 101 Requisiti

1 Prima della fermentazione possono essere aggiunti al succo zuccheri oppure acqua potabile.

2 La miscela sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il 30 per cento in massa di succo di bacche o di frutta.