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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 96 Requisiti
1 Il succo di mele o quello di pere oppure i loro concentrati possono essere aggiunti in forma pura oppure ricostituita.
2 Le componenti volatili naturali possono essere nuovamente aggiunte in quantità uguali a quelle che in precedenza erano state sottratte al sidro.
Capitolo 8: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione e vini di frutta
Sezione 1: Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione
Art. 97 Succo di frutta a granelli in fase di fermentazione
1 Il succo di frutta a granelli in fermentazione è sidro parzialmente fermentato.
2 Il tenore di alcool deve essere inferiore al 3 per cento vol.
Art. 98 Denominazione specifica
1La denominazione specifica è «succo di frutta a granelli» che può essere completata dall’indicazione «pastorizzato» se la pastorizzazione è avvenuta in fase di fermentazione.
2Se al succo di frutta a granelli in fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica deve menzionare tale aggiunta.
Art. 99 Ulteriore caratterizzazione
Per il succo di frutta a granelli non pastorizzato in fase di fermentazione, l’indicazione del tenore di alcool deve essere sostituita con la menzione «contiene alcool».
Sezione 2: Vino di frutta
Art. 100 Vino di frutta
Il vino di frutta è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione parziale o totale di succhi di bacche o di frutta, a eccezione dei succhi di mele, pere o uva, spremuti freschi o conservati con un procedimento fisico.
Art. 101 Requisiti
1 Prima della fermentazione possono essere aggiunti al succo zuccheri oppure acqua potabile.
2 La miscela sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il 30 per cento in massa di succo di bacche o di frutta.