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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 30 Obbligo di autorizzazione

1 L’immissione sul mercato di derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne sono stati ricavati e sono destinati a essere consegnati ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV.

2 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. in base allo stato attuale della scienza i prodotti di cui al capoverso 1 sono sicuri;

b. i prodotti di cui al capoverso 1 soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi:

1. legge federale del 16 dicembre 200522 sulla protezione degli animali,

2. LPAmb,

3. LIG,

4. legge del 18 dicembre 197023 sulle epidemie,

5. legge del 29 aprile 199824 sull’agricoltura,

6. legge del 1° luglio 196625 sulle epizoozie;

c. i prodotti di cui al capoverso 1, esclusi quelli ottenuti da OGM, soddisfano anche i requisiti relativi al diritto ambientale previsti per tali prodotti dall’ordinanza del 10 settembre 200826sull’emissione deliberata nell’ambiente.

3 Se si tratta di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o li contengono, lʼUSAV dirige la procedura di autorizzazione. Rilascia un’autorizzazione solo se l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) acconsentono all’immissione sul mercato.

4 Per il rimanente, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI.

Art. 31 Tolleranza

1 Non occorre un’autorizzazione per la presenza di materiale di cui all’articolo 30 capoverso 1, se:

a. il materiale è presente soltanto in quantità minime;

b. è possibile dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale; e

c. in base allo stato della scienza o all’esperienza è possibile escludere una violazione dei principi secondo gli articoli 6–9 LIG.

2 Il DFI stabilisce il limite entro il quale le quantità di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerate minime. Disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.

22RS 455

23 RS 818.101

24RS 910.1

25RS 916.40

26 RS 814.911