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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 8: Caratterizzazione e pubblicità
Art. 35 Derrate alimentari preimballate
1 Chiunque consegna derrate alimentari preimballate deve fornire le seguenti indicazioni:
a. la designazione specifica;
b. la composizione (ingredienti);
c. le derrate alimentari o gli ingredienti potenzialmente allergenici;
d. la conservabilità;
e. il Paese di produzione delle derrate alimentari;
f. la provenienza degli ingredienti che caratterizzano la derrata alimentare;
g. la dichiarazione del valore nutritivo;
h. l’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti tecnologici particolari nella fabbricazione (p. es. irradiazione);
i. eventualmente le informazioni sul loro uso corretto.
2 Le indicazioni devono essere apposte:
a. in un punto ben visibile;
b. con caratteri facilmente leggibili e indelebili.
3 Le indicazioni devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale. In casi eccezionali possono essere redatte in un’altra lingua soltanto se con ciò i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile. Le avvertenze devono essere redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui si immette sul mercato la derrata alimentare.
4 Il DFI disciplina:
a. le modalità dettagliate di tali indicazioni;
b. i limiti dell’ammissibilità della pubblicità.
5 Può prevedere deroghe per determinati gruppi di derrate alimentari. Può prescrivere che le derrate alimentari debbano essere caratterizzate con indicazioni supplementari.
Art. 36 Derrate alimentari geneticamente modificate
1 Occorre indicare che si tratta di OGM nel caso di:
a. derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM;
b. derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati;
c. coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali.