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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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1. destinato non al consumo nella sua forma originaria, bensì a essere aggiunto alle derrate alimentari per conferirvi un odore o un sapore particolare ovvero per modificarne lʼodore o il sapore; e inoltre
2. consistente in una delle categorie di cui alle lettere b e d-h o in una miscela delle stesse, ovvero prodotto a partire da una di dette categorie o da una miscela delle stesse;
b. aromatizzante: sostanza con proprietà aromatizzanti chimicamente definita;
c. aromatizzante naturale: aromatizzante normalmente presente e attestato in
natura, ricavato mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da materie prime vegetali, animali o microbiologiche. Queste devono essere utilizzate in forma originaria ovvero trasformate per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di lavorazione alimentare di cui allʼallegato 1;
d. preparazione aromatica: prodotto che non costituisce aromatizzante, ricava-
to mediante appropriato procedimento fisico, enzimatico o microbiologico da:
1. derrate alimentari impiegate in forma originaria ovvero trasformate per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di lavorazione alimentare di cui allʼallegato 1, ovvero
2. sostanze di origine vegetale, animale o microbiologica che non costituiscono derrate alimentari e che vengono impiegate in forma originaria ovvero trasformate mediante uno o più procedimenti tradizionali di lavorazione alimentare di cui allʼallegato 1;
e. aroma ottenuto per trattamento termico: prodotto ricavato dal riscaldamento
di una miscela di ingredienti diversi che non possiedono di necessità di per sé proprietà aromatizzanti e almeno uno dei quali presenta contenuto in azoto (gruppo amminico) e un altro costituisce uno zucchero riducente; gli ingredienti per la produzione di aromi ottenuti da trattamento termico possono essere:
1. derrate alimentari, ovvero
2. materie prime diverse dalle derrate alimentari;
f. aromatizzante di affumicatura: prodotto ottenuto mediante un processo di
frazionamento e purificazione di fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie ed eventuali aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti allʼarticolo 3 capoversi 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2065/20032;
g. precursore di aroma: prodotto che non possiede di necessità di per sé pro-
prietà aromatizzanti e che viene aggiunto alle derrate alimentari al solo fine di conferirvi un aroma mediante demolizione o reazione con altri componen-
2 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.