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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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6 Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti con le materie prime di cui allʼallegato 4 numero 2 possono essere utilizzati soltanto in conformità ai requisiti di cui al suddetto allegato.

7 Non è ammessa l’aggiunta di aromi alle derrate alimentari di cui all’allegato 6.

8 È consentita la presenza negli aromi delle sostanze di cui allʼordinanza del DFI del 25 novembre 20133 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd), nonché di altri ingredienti alimentari aggiunti per scopi tecnologici.

Art. 5 Quantitativi massimi consentiti

1 Fatto salvo il disposto dellʼallegato 9 numero 2.6 dellʼordinanza del DFI del ...4 sui contaminanti, è vietato superare i quantitativi massimi di talune sostanze presenti naturalmente negli aromi o negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle derrate alimentari composte e pronte al consumo di cui allʼallegato 3 numero 2.

2 Per gli aromatizzanti il cui impiego in talune categorie di derrate alimentari o sopra talune categorie di derrate alimentari è soggetto a restrizioni, fanno fede le limitazioni dʼuso (quantitativi massimi) di cui allʼallegato 2.

3 Salvo diversamente disposto, i quantitativi massimi si applicano al momento dellʼimmissione sul mercato della derrata alimentare in questione.

4 In caso di derrate alimentari essiccate o concentrate che devono essere ricostituite, si applicano i quantitativi massimi previsti per le derrate ricostituite. La ricostituzione deve essere effettuata come da indicazioni riportate sullʼetichetta, in base al fattore minimo di diluizione.

Sezione 3: Autorizzazione di nuovi aromi e materie prime

Art. 6

1 LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può inserire nellʼallegato 2 ulteriori aromi e materie prime dietro richiesta motivata.

2 Nella richiesta deve essere documentata lʼosservanza dei seguenti requisiti:

a. effetti sulla salute trascurabili del quantitativo proposto;

b. documentazione sufficiente in merito alla necessità tecnologica;

c. assenza di rischio che lʼimpiego dell’aroma o della materia prima induca in errore il consumatore.

3 La presentazione della richiesta di cui al capoverso 1 non è necessaria per gli aromi e le materie prime che possono essere immessi legalmente sul mercato nel quantitativo utilizzato ai sensi della normativa applicabile dell’Unione europea in materia di immissione in commercio. Sono fatte salve limitazioni specifiche.

3 RS 817.022.31

4 RS ...