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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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ti nel corso del processo di trasformazione alimentare; può essere ricavato da:

1. derrate alimentari, ovvero

2. materie prime diverse dalle derrate alimentari;

h. altro aroma: aroma non rientrante in alcuna definizione di cui alle lettere b– g;

i. ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti: ingrediente alimentare che:

1. non costituisce aroma;

2. viene aggiunto alle derrate alimentari allo scopo precipuo di conferirvi un aroma o modificarne lʼaroma;

3. contiene naturalmente talune sostanze indesiderate;

j. materia prima: sostanza di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale a partire dalla quale vengono prodotti aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di:

1. derrate alimentari, ovvero

2. materie prime diverse dalle derrate alimentari;

k. appropriato procedimento fisico: procedimento fisico che:

1. non compare nellʼallegato 1;

2. non comporta lʼuso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici o metallici, reagenti metallorganici o radiazioni UV; e inoltre

3. non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti aromatizzanti.

2 Ai fini della presente ordinanza, le materie prime che da una chiara documentazione risultino esser state fino ad oggi usate nella produzione di aromi sono considerate derrate alimentari, anche qualora non trovino impiego di per sé in qualità di derrate alimentari.

Sezione 2: Utilizzo di aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e materie prime e requisiti relativi

Art. 3 Principi di utilizzo

Lʼutilizzo di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è consentito soltanto a condizione che:

a. tali sostanze non comportino alcun pericolo per la salute del consumatore sulla base dei dati scientifici disponibili; e inoltre che

b. lʼimpiego di tali sostanze non induca in errore il consumatore.