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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 4 Aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, sostanze e

materie prime consentite

1 È ammesso lʼutilizzo nelle derrate alimentari o sopra le derrate alimentari dei seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, fatta salva la condizione di conformità con lʼarticolo 3:

a. preparazioni aromatiche;

b. aromi ottenuti per trattamento termico:

1. conformi ai requisiti di cui allʼallegato 5 per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico, nonché

2. rientranti nei quantitativi massimi fissati per talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico di cui allʼallegato 5;

c. precursori di aroma;

d. ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

2 Lʼutilizzo dei seguenti aromi e materie prime è consentito soltanto a condizione che questi siano riportati nellʼallegato 2:

a. aromatizzanti;

b. preparazioni aromatiche;

c. aromi ottenuti per trattamento termico:

1. che ricadono in tutto o in parte nella categoria di cui allʼarticolo 2 capoverso 1 lettera e numero 2, ovvero

2. che non soddisfano i requisiti di cui allʼallegato 5 sotto il profilo della produzione di aromi ottenuti per trattamento termico o dei quantitativi massimi fissati per talune sostanze indesiderate;

d. aromatizzanti di affumicatura;

e. precursori di aroma;

f. altri aromi;

g. materie prime.

3 In deroga al capoverso 2 lettera a, è consentito lʼuso di aromatizzanti:

a. in derrate alimentari composte, a condizione che lʼuso dellʼaromatizzante in questione sia consentito in uno degli ingredienti della derrata alimentare composta o sopra uno degli ingredienti della derrata alimentare composta;

b. in derrate alimentari utilizzate esclusivamente per la preparazione di una derrata alimentare composta, a condizione che questa sia conforme ai requisiti di cui allʼallegato 2.

4 Le sostanze di cui allʼallegato 3 numero 1 non possono essere aggiunte in forma originaria alle derrate alimentari.

5 La produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non può fare uso delle materie prime di cui allʼallegato 4 numero 1.