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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 4 Aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, sostanze e
materie prime consentite
1 È ammesso lʼutilizzo nelle derrate alimentari o sopra le derrate alimentari dei seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, fatta salva la condizione di conformità con lʼarticolo 3:
a. preparazioni aromatiche;
b. aromi ottenuti per trattamento termico:
1. conformi ai requisiti di cui allʼallegato 5 per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico, nonché
2. rientranti nei quantitativi massimi fissati per talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico di cui allʼallegato 5;
c. precursori di aroma;
d. ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2 Lʼutilizzo dei seguenti aromi e materie prime è consentito soltanto a condizione che questi siano riportati nellʼallegato 2:
a. aromatizzanti;
b. preparazioni aromatiche;
c. aromi ottenuti per trattamento termico:
1. che ricadono in tutto o in parte nella categoria di cui allʼarticolo 2 capoverso 1 lettera e numero 2, ovvero
2. che non soddisfano i requisiti di cui allʼallegato 5 sotto il profilo della produzione di aromi ottenuti per trattamento termico o dei quantitativi massimi fissati per talune sostanze indesiderate;
d. aromatizzanti di affumicatura;
e. precursori di aroma;
f. altri aromi;
g. materie prime.
3 In deroga al capoverso 2 lettera a, è consentito lʼuso di aromatizzanti:
a. in derrate alimentari composte, a condizione che lʼuso dellʼaromatizzante in questione sia consentito in uno degli ingredienti della derrata alimentare composta o sopra uno degli ingredienti della derrata alimentare composta;
b. in derrate alimentari utilizzate esclusivamente per la preparazione di una derrata alimentare composta, a condizione che questa sia conforme ai requisiti di cui allʼallegato 2.
4 Le sostanze di cui allʼallegato 3 numero 1 non possono essere aggiunte in forma originaria alle derrate alimentari.
5 La produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non può fare uso delle materie prime di cui allʼallegato 4 numero 1.