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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Se i microorganismi geneticamente modificati sono consegnati come tali, occorre apporre un’apposita indicazione.

3 Un’indicazione particolare è ammessa se in caso di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici si è completamente rinunciato all’utilizzo della tecnologia genetica.

4 Il DFI disciplina:

a. il tipo e la modalità di caratterizzazione;

b. le deroghe all’obbligo di caratterizzazione;

c. le indicazioni ammesse in caso di completa rinuncia all’utilizzo della tecnologia genetica.

Art. 37 Indicazioni nutrizionali e sulla salute

1 Il DFI stabilisce quali indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate.

2 L’USAV può, in singoli casi, autorizzare indicazioni sulla salute non ammesse, se:

a. può essere dimostrato per mezzo di una documentazione scientifica universalmente riconosciuta che il prodotto in questione presenta le proprietà indicate; e

b. i consumatori non sono ingannati dalle indicazioni sulle proprietà della derrata alimentare.

3 Per cinque anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, i dati scientifici e le informazioni concernenti l’autorizzazione di un’indicazione nutrizionale non possono essere utilizzati a favore di un altro richiedente senza l’approvazione da parte del titolare dell’autorizzazione, se:

a. al momento dell’inoltro della domanda il titolare dell’autorizzazione designa i dati scientifici e le informazioni come protetti;

b. al momento dell’inoltro della domanda il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzo dei dati; e

c. l’indicazione sulla salute non sarebbe stata autorizzata senza la presentazione di questi dati.

Art. 38 Derrate alimentari offerte sfuse

1 L’informazione sulle derrate alimentari offerte sfuse e su quelle proposte in aziende di ristorazione collettiva deve avvenire nello stesso modo di quella sulle derrate alimentari preimballate. È possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l’informazione dei consumatori sia garantita in altro modo.

2 In ogni caso devono essere indicate per scritto:

a. nel caso della carne e del pesce: la provenienza dell’animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare;